Imposte

Più tempo per cedere partecipazioni e terreni

Rivalutazione estesa ai beni posseduti al 1° luglio 2020: perizia e imposta sostitutiva entro il 30 settembre

di Giorgio Gavelli

Offrire una nuova opportunità, mentre è ancora in corso quella precedente. È ciò che fa il decreto Rilancio in riferimento alla possibilità di affrancare il valore dei terreni e delle partecipazioni (non quotate) non detenute in regime d’impresa.
L’opzione, originariamente disciplinata dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001, è stata nuovamente riproposta dall’articolo 1, commi 693 e 694, della legge 160/2019. E, attualmente, consente ai soggetti che possedevano, al 1° gennaio 2020, le partecipazioni o le aree (persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali) di ottenere, con il versamento di un’imposta sostitutiva entro il 30 giugno prossimo, la “liberazione” (dall’imposta sui redditi gravante sull’eventuale plusvalenza) del valore riportato da una perizia redatta da soggetti qualificati entro la stessa data.

Il decreto Rilancio ripropone la medesima facoltà, ma in riferimento ai beni posseduti al 1° luglio 2020, con asseverazione della perizia e versamento dell’imposta sostitutiva (sempre con aliquota indifferenziata all’11%) da effettuare entro il prossimo 30 settembre.

Motivi e tempistiche
Il pensiero del legislatore è abbastanza comprensibile: il mondo “post Covid” è diverso da quello precedente alla pandemia, e non è affatto detto che operazioni non prese in considerazione nei mesi scorsi (o rinviate ad anni successivi) non siano tornate oggi di attualità.

Potrebbe essere diventato più urgente, ad esempio, cedere un terreno o una partecipazione “non strategica” per procurarsi la liquidità necessaria alla propria impresa. O potrebbero essersi accelerati alcuni processi per il passaggio generazionale o l’ingresso di nuovi soci. Le difficoltà incontrate da alcuni settori in questi mesi, inoltre, potrebbero aver ridotto il corrispettivo richiesto per la cessione di un pacchetto azionario, o aver compresso ulteriormente i valori di mercato per le aree edificabili.
Diventa allora importante poter fare le cose con calma e non dover per forza perfezionare il tutto entro il 30 giugno, premesso che chi ha già trovato l’accordo per la cessione è meglio che sfrutti l’opportunità fin da subito.

Spesso la tempistica è dettata anche dalla combinazione tra scadenze di pagamento dell’imposta sostitutiva e termini di incasso del controvalore del bene ceduto. Sotto questo aspetto – pur ricordando che l’imposta sostitutiva può essere versata in tre rate annuali – occorre fare due osservazioni. La prima è che la rateizzazione sconta un interesse piuttosto salato del 3% annuo, residuo del passato. La seconda è che il 30 settembre non è una data azzeccata, poiché molti contribuenti avranno da poco assolto tutti i versamenti sospesi dai decreti “cura Italia” e Liquidità, traghettati in scadenza al 16 settembre dallo stesso Dl Rilancio.

Le successive cessioni
Un tema sempre di attualità, nell’affrancamento di valore delle partecipazioni, è l’attenzione che l’agenzia delle Entrate mostra verso le successive cessioni, analizzate sotto il profilo dell’abuso di diritto, spesso individuato nell’arbitraggio tra il (legittimo) vantaggio fiscale dell’imposta sostitutiva e il (secondo l’Agenzia: indebito) vantaggio riguardante la tassazione dei dividendi.

Da questo punto di vista, può giovare la recente ordinanza 7359/2020 della Corte di cassazione (si veda l’articolo di NT+ Fisco del 27 marzo scorso), in cui è stata esclusa la natura elusiva di un insieme di operazioni riorganizzative (anche infragruppo) poste in sequenza, al termine delle quali un socio di minoranza aveva provveduto a cedere la propria quota non qualificata nel frattempo affrancata.

Per le aree, invece, una nuova perizia aggiornata può consentire di riallineare la valutazione al ridotto valore di mercato, anche se per la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 2321/2020) non vi è alcun obbligo di cedere a un valore almeno pari a quello di perizia.

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