Controlli e liti

La rivalutazione dei beni di impresa non realizza un indebito risparmio di imposta

La presenza di specifiche disposizione agevolative non costituisce un abuso di diritto

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di Giorgio Gavelli

La presenza di specifiche disposizione agevolative, quali la rivalutazione dei beni d’impresa e l’affrancamento di valore delle partecipazioni non quotate, non costituisce per l’Agenzia delle Entrate uno scenario in cui è più semplice ipotizzare un abuso di diritto da parte del contribuente. Ciò che conta è, secondo la Corte, che dal complesso delle operazioni poste in essere non emerga, come obiettivo principale, quello del conseguimento di un indebito risparmio d’imposta.

Con un’ordinanza n. 7359/2020, depositata il 17 marzo scorso, la Corte di Cassazione ritorna sul tema dell’elusione, affrontando un accertamento notificato in vigenza dell’articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973, ma con affermazioni che possono in buona parte essere considerate applicabili anche all’attuale articolo 10-bis della Legge n. 212/2000.

Il caso esaminato riguarda un insieme di operazioni piuttosto complesse (fusione, costituzione di nuova società, conferimento d’azienda, rivalutazione di partecipazioni sociali e trasferimento di partecipazioni), in parte intervenute infragruppo, al termine delle quali un socio di minoranza aveva ceduto la propria quota non qualificata, in precedenza rivalutata ai sensi dell’articolo 2 della Legge 282/2002. Cessione, quest’ultima, contestata dal Fisco per aver, in buona sostanza, sfruttato un indebito risparmio d’imposta rispetto alla ordinaria tassazione dei dividendi, sostituita illegittimamente da una imposizione agevolata sulla plusvalenza affrancata. La tesi dell’Agenzia, sconfessata in primo grado ma accolta in secondo, non convince la Cassazione.

La Suprema Corte, infatti, richiama la propria giurisprudenza sulla ripartizione dell’onere della prova nel giudizio sull’abuso di diritto, ricordando che incombe all’Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo del contribuente che delle modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali, considerati irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti al solo scopo di pervenire ad un indebito vantaggio fiscale (tra le altre, pronunce n. 16217/2018, 9610/2017 e 5090/2017). Di converso, spetta al contribuente dimostrare l’esistenza di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino le operazioni realizzate, che possono anche consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda (pronunce n. 4604/2014 e 1372/2011).

Come avvenuto in questo caso, in cui dai giudizi di merito emergeva come la documentazione societaria (tra cui i verbali assembleari) dimostrasse la linearità e validità imprenditoriale delle scelte operate. Queste ultime possono ben comprendere l’applicazione di norme di favore (sia per l’impresa, come nel caso della rivalutazione, che per il socio, come accade con l'affrancamento di valore della partecipazione), le quali generalmente prevedono di per sé un legittimo risparmio d'imposta che il legislatore ha voluto e disciplinato. Si ha la sensazione che troppo spesso queste disposizioni finiscano per essere considerate indebite dagli Uffici, quasi si trattasse di norme che è, in buona sostanza, vietato utilizzare a proprio beneficio.

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