28 marzo
Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
Versamento del prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento.
Sono tenuti all'adempimento gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Aams) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, R.D. n. 773/1931 (Tulps).
Per gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Aams) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, R.D. n. 773/1931 (Tulps), termine ultimo per il pagamento prima rata del secondo periodo contabile (mesi di marzo e aprile), per un importo pari al 25% dell'ammontare del Preu dovuto per il penultimo periodo contabile (novembre-dicembre).
Il versamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica tramite modello F24, tenendo presente che in caso di omesso o insufficiente versamento si rende applicabile, come regola, la sanzione amministrativa in relazione dell'ammontare non corrisposto.
Codice tributo: 5156 - prelievo erariale unico ed interessi - II periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco.
Rateale
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DPR del 26-10-1972, n. 640 - Articolo 14 bis
RD del 18-06-1931, n. 773 - Articolo 110
DPR del 30-12-1999, n. 544 - Articolo 6
DL del 30-09-2003, n. 269 - Articolo 39
DL del 04-07-2006, n. 223 - Articolo 37
Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


