Finanza

Prestiti garantiti al 100%, si estendono durata e importo anche per le somme già erogate

Le modifiche della Camera al Dl liquidità elevano l’importo a 30mila euro e i tempi di restituzione a 10 anni

di Gabriele Ferlito

La legge di conversione del Dl 23/2020, dopo avere incassato la fiducia martedì 26 maggio, si avvia ad apportare numerose modifiche ai finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo Centrale Pmi (articolo 13, comma 1, lettera m). Nella seduta del 20 maggio 2020, le Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati hanno infatti approvato diversi emendamenti all’articolo 13 (gli emendamenti dovranno ora passare al vaglio dell’Aula, dove potranno subire ulteriori modifiche).

Ambito soggettivo
Viene anzitutto ampliato l’ambito soggettivo della misura, ponendo rimedio ad alcune limitazioni e “sviste” del testo originario della norma.
In primo luogo, viene precisato che possono accedere ai finanziamenti garantiti al 100% (oltre alle Pmi ed alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni) anche le associazioni professionali e le società tra professionisti. Inoltre, vengono ammessi all’agevolazione gli agenti di assicurazione, i subagenti e i broker, i quali erano rimasti inizialmente esclusi perché esercenti un’attività rientrante nella sezione «K – attività finanziarie e assicurative» della classificazione Ateco.

Sempre sotto il profilo soggettivo, ad oggi sono esclusi dalla garanzia i soggetti che presentano esposizioni classificate come «sofferenze» secondo la disciplina bancaria, ma anche quelli che possiedono «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» precedenti al 31 gennaio 2020. A seguito delle modifiche approvate, è prevista la possibilità di accedere alla garanzia del Fondo anche per i soggetti che presentino esposizioni classificate come «inadempienze probabili» o «esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate» prima del 31 gennaio 2020, a condizione che queste esposizioni non siano più classificabili come esposizioni deteriorate alla data della richiesta del finanziamento.

Ambito oggettivo
La durata massima del finanziamento passa da 6 a 10 anni, rispondendo così alle richieste dei potenziali beneficiari che chiedevano un allungamento dei tempi di rientro dei prestiti, con corrispondente riduzione delle rate di ammortamento. I ritocchi riguardano anche il tasso di interesse, che non potrà essere superiore al tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento aumentato dello 0,2%. Resta fermo il periodo di preammortamento di 24 mesi dall’erogazione, durante i quali il beneficiario verserà solo gli interessi.
Per quanto riguarda l’importo massimo del finanziamento garantibile, questo passa da 25.000 a 30.000 euro e vengono modificati i parametri rilevanti ai fini del calcolo della soglia.

Ad oggi è previsto che la garanzia sul finanziamento non può eccedere il 25% dei ricavi/compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall’ultimo bilancio o dall’ultima dichiarazione fiscale (per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 si può utilizzare un’autocertificazione). Con un emendamento approvato dalle Commissioni della Camera, si stabilisce che, in alternativa al 25% dei ricavi/compensi, il limite del prestito garantito può essere dato dal doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’emendamento prevede che l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

Clausola di adeguamento
Un successivo e nuovo punto “m-bis” permetterà a chi ha già ricevuto un prestito garantito al 100% di chiedere, con riguardo all’importo finanziato ed alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni. Pertanto, sussistendone i requisiti, sarà possibile adeguare ex post i prestiti già richiesti al nuovo importo massimo (30.000 euro) e alla nuova durata massima (fino a 10 anni).

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