L’obbligo (previsto dall’articolo 3 del Dl 28/2020) per il giudice tributario di essere presente presso l’ufficio giudiziario durante la videoudienza rischia di produrre ripercussione negative. In questo rito, infatti, il giudice è sempre costituito da un collegio di tre membri i quali, per celebrare la videoudienza, sarebbero obbligati a presenziare presso i locali della Commissione. In pratica si tratterebbe di una videoudienza in cui le sole parti partecipano da remoto.
Le problematiche attengono a diversi profili. Se buona parte delle Commissioni dispone di aule in grado di assicurare la distanza di sicurezza tra i magistrati, poche sedi sono dotate della possibilità concreta di attivare i collegamenti. In altre parole, mancano le telecamere e i microfoni in grado di assicurare che la videoudienza si svolga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Inoltre, solo parte dei presidenti di Commissioni, allo stato, ha avviato l’interlocuzione con l’autorità sanitaria regionale, imposta dall’articolo 83, comma 6, del Dl 18/20, per adottare le misure necessarie a rispettare le indicazioni igienico-sanitarie fornite dal ministero della Salute. E a meno che l’autorità sanitaria non ritenga idonea la sede della Commissione per lo svolgimento delle udienze, sia pubbliche, sia in presenza per la trattazione scritta, è inibito l’accesso agli immobili per la celebrazione delle udienze, in quanto la situazione logistica e sanitaria degli uffici non consente la compresenza delle persone.
Serpeggia, poi, tra tutti i magistrati tributari la (comprensibile) preoccupazione che il rispetto della disposizione li possa esporre a rischi di contagio. Essi, infatti, sarebbero costretti ad affrontare viaggi per recarsi presso l’Ufficio giudiziario. La categoria è, quindi, ferma sul punto di non volersi esporre a questi rischi, tanto da aver già chiesto la correzione della norma.
I suggerimenti pratici
Le prime indicazioni operative che giungono dalle Commissioni è che le videoudienze con il Collegio in presenza sono del tutto trascurate. Le udienze di merito, infatti, sono per lo più rinviate alle prime udienze utili del mese di settembre. Le udienze cautelari, invece, si svolgono con il metodo della trattazione scritta, mediante scambio di note contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti. Non ancora definita dal Mef la modalità di collegamento dei giudici nella camera di consiglio di decisione.
Quindi, la disposizione introdotta dall’articolo 3 del Dl 28/2020 sembra aver avuto il risultato di mandare definitamente in archivio la videoudienza, sostituendo quest’ultima con la trattazione scritta, già definita come «contraddittorio cartolare coatto».
Le indicazioni (opposte) del Consiglio di Stato
Tutto ciò, in aperto contrasto, con l’ordinanza del Consiglio di Stato 21 aprile 2020 n.2539 che ha sancito che il «contraddittorio cartolare coatto» non è una soluzione compatibile con i canoni costituzionali, che il giudice ha sempre l’onere di esperire con riguardo alla norma da applicare. In altre parole, secondo il Consiglio di Stato, le parti del processo hanno un vero e proprio diritto all’udienza, anche se le questioni da trattare sono altamente tecniche. Ciò è tanto più vero nel processo tributario ove l’udienza assume particolare importanza, atteso che essa non riguarda solo i fini decisori, ma anche quelli istruttori. Il concreto rischio, quindi, che la videoudienza sia sostituita dal contraddittorio cartolare coatto deve preoccupare il contribuente che vedrebbe compresso, nei fatti, l’esercizio del proprio diritto di difesa.

