Controlli e liti

Quadro RW al setaccio: in arrivo le lettere per il 2017 sulle anomalie con i dati trasmessi dall’estero

Le Entrate lanciano le comunicazioni sull’anno d’imposta 2017 basate sulle informazioni arrivate con il Crs

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di Giovanni Parente e Marco Piazza

Anomalie del quadro RW sotto osservazione. L’Agenzia lancia l’operazione compliance sulle dichiarazioni 2018 (anno d’imposta 2017) per invitare al ravvedimento i contribuenti che presentano incongruenze nel monitoraggio fiscale dei patrimoni detenuti oltreconfine e degli eventuali redditi di natura estera non dichiarati. A prevederlo è il provvedimento del 6 novembre 2020 che «individua, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common reporting standard (Crs)» le possibili anomalie. E per la nuova tornata delle lettere di compliance le Entrate possono avvalersi anche degli Stati che hanno aderioto in seconda battuta (non quindi dal 2017 sul 2016) allo scambio di informazioni finanziarie. Scorrendo l’elenco Ocse fra i Paesi che hanno scambiato informazioni per la prima volta con riferimento al periodo d'imposta 2017 ci sono: Cile, Cina, Hong Kong, Israele, Niue, Samoa, Isole Cook. Ma anche Svizzera, Austria, Monaco, Nuova Zelanda, Emirati Arabi, Russia.

Il contenuto delle lettere di compliance
Il provvedimento stabilisce il contenuto delle lettere di compliance:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
e) possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione «l’Agenzia scrive» del proprio Cassetto fiscale;
f) istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante Pec, email o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell’agenzia delle Entrate.

Le correzioni
I contribuenti che riceveranno la comunicazione potranno regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute insieme a interessi e sanzioni ridotte (articolo 13 del Dlgs 472/1997).

Informazioni disponibili anche per la GdF
Le informazioni trasmesse dagli Stati esteri saranno messi a disposizione dalle Entrate anche alla Guardia di Finanza. In particolare saranno comunicati alle Fiamme gialle:

•lo Stato estero cha ha trasmesso l’informazione;
•l’istituto finanziario presso cui è detenuto il conto;
•il numero identificativo del conto;
•l’ammontare del saldo del conto e la valuta in cui è espresso;
•gli importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro, nonché la relativa valuta in cui sono espressi.

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