La domanda
Un socio di una Snc (che ha acquisito la sua quota per successione) intende recedere dalla società. A seguito del recesso il capitale sociale non verrà ridotto in quanto per la somma stabilita verranno utilizzate disponibilità patrimoniali della società e la quota del socio receduto si accrescerà a favore degli altri soci in parti uguali fra loro. Si chiede se, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza per il socio che recede , il valore fiscalmente riconosciuto è il valore della quota in successione. Esempio: valore quota in successione 100.000; importo riconosciuto al socio uscente 130.000; plusvalenza 30.000 che verrà dichiarata come reddito diverso (capital gain) ex articolo 67, lettera c) del Tuir e tassato per cassa con imposta sostitutiva del 26%.
M. R. - Ancona
Si evidenzia in premessa che la “differenza” da recesso cosiddetto tipico, in trattazione, realizzata dal socio recedente si qualifica quale reddito di partecipazione in base all’articolo 20-bis del Tuir e quindi non rientra fra i redditi diversi (ex articolo 67 del Tuir) a titolo di plusvalenza, originando invece quest’ultima fattispecie impositiva dal recesso cosiddetto atipico (risoluzione 64/E/2008). L’articolo 47, comma 7 del Tuir, richiamato dal predetto articolo 20-bis prevede ai fini della...



