Il legislatore ha previsto anche per quest’anno la possibilità, per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio d’imposta 2026-2027, di adottare - per le annualità dal 2020 al 2023 - il cosiddetto “ravvedimento speciale”, questa volta disciplinato dall’articolo 29, del Dlgs 148/2026, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il nuovo ravvedimento speciale
Si tratta della riproposizione di due norme (rispettivamente l’articolo 12-ter del Dl 84/2025 e dell’articolo 2-quater del Dl 113/2024) che avevano consentito ai soggetti che avevano applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che avevano aderito al concordato preventivo biennale (Cpb), di adottare lo scorso anno e il precedente il regime del “ravvedimento speciale”.
La differenza più importante rispetto al passato è che il nuovo “ravvedimento speciale” non è più una sanatoria generalizzata accessibile a tutti i contribuenti Isa che aderiscono al Cpb 2026-2027, ma è legato esclusivamente al rinnovo del Cpb. Ne sono infatti esclusi i soggetti che vi aderiscono per la prima volta.
Altre piccole modifiche riguardano le modalità di calcolo, con coefficienti rivisti in relazione ai diversi punteggi Isa, e il venir meno della possibilità di operare con riferimento al 2019.
L’imposta sostitutiva
Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in alternativa:
- in un’unica soluzione, non prima del 1° gennaio 2027 ed entro il 15 marzo 2027;
- mediante il pagamento in un numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027 (in precedenza gli interessi andavano calcolati dal giorno 15).
In quest’ultimo caso il ravvedimento si perfeziona, per ciascuna delle annualità, mediante il pagamento di tutte le rate, mentre il pagamento di una delle rate successive alla prima, se effettuato entro il termine della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
I codici tributo
Al momento non sono ancora stati pubblicati i codici tributo per il versamento e si dovrà attendere una specifica risoluzione dell’agenzia delle Entrate.
Va ricordato, infatti, che lo scorso anno l’agenzia delle Entrate non ha riutilizzato i codici tributo 4074/4075/4076 istituiti l’anno precedente con la risoluzione 50/E del 17 ottobre 2024 per il “ravvedimento speciale” di cui all’articolo 2-quater del Dl 113/2024, ma ha istituito con la risoluzione 72/E del 18 dicembre 2025 i codici tributo 4089/4090/4091 specifici per il “ravvedimento speciale” di cui all’articolo 12-ter del Dl 84/2025.
È quindi assai probabile che anche per questa ulteriore edizione del “ravvedimento speciale” entro fine anno vengano istituiti dei nuovi e specifici codici tributo.
Le implicazioni per i software
Le software house che producono e commercializzano i gestionali di area fiscale, in particolare quelli di elaborazione dei modelli Redditi, che già in passato avevano dovuto provvedere alla realizzazione della funzionalità necessarie a gestire il “ravvedimento speciale” collegato all’adesione al Cpb, stanno valutando le modifiche per l’eventuale rilascio della versione aggiornata di tali funzionalità.
Si tratta delle funzionalità legate alla valutazione di convenienza, in grado di estrapolare, per ciascuna delle annualità potenzialmente interessate dal ravvedimento speciale, tutti i dati di calcolo in relazione ai contribuenti che in tali annualità avevano applicato gli Isa, ossia ad esempio:
- l’avvenuta presentazione del modello Isa;
- il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato;
- il punteggio Isa ottenuto;
- in base al punteggio Isa ottenuto, il coefficiente da applicare al reddito dichiarato, per determinare la base di calcolo dell’imposta sostitutiva;
- la base di calcolo dell’imposta sostitutiva conseguentemente calcolata;
- in base al punteggio Isa, il coefficiente da applicare alla base imponibile dell’imposta sostitutiva calcolata, per determinare l’imposta sostitutiva;
- l’imposta sostitutiva calcolata.
In base alle esigenze dei propri clienti e alle proprie scelte produttive, le software house hanno provveduto e/o provvederanno:
- alla realizzazione del solo “valutatore”;
- alla predisposizione delle deleghe F24 di versamento, che potrà essere effettuato a partire dal 1° gennaio 2027 in un’unica soluzione ovvero mediante pagamento rateale in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
La scelta di effettuare una o più di queste implementazioni, ovvero anche nessuna di queste, ricade nell’ambito della sfera competitiva di ciascuna azienda, che prende liberamente le sue decisioni in base ai propri piani industriali e alle richieste pervenute dai propri clienti.
AssoSoftware, come di consueto, supporterà le aziende associate che abbiano comunque deciso di realizzare le funzionalità richieste dai propri clienti, nel dirimere tutti i dubbi interpretativi che emergeranno in fase di sviluppo dei software, interfacciando l’agenzia delle Entrate per ottenere tutti i necessari chiarimenti.


