La domanda

Nel caso di fatture per acquisti di servizi generici ricevute da fornitori Ue nel 2024, non integrate e non registrate ai fini del reverse charge entro i termini previsti dalla normativa Iva, quali sono le sanzioni applicabili qualora il contribuente provveda all’integrazione e alla registrazione soltanto nel 2026? Si chiede inoltre di chiarire se l’Iva assolta mediante regolarizzazione tardiva possa essere portata in detrazione oppure se il relativo diritto debba considerarsi decaduto per decorso dei termini previsti dall’articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972.
R. R. - Perugia

L’omessa o tardiva integrazione e registrazione dei documenti relativi ad acquisti intracomunitari di servizi configura la violazione sanzionata dall’articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 471/1997, la quale punisce il committente che non pone in essere gli adempimenti connessi al reverse charge con una sanzione da 500 a 10.000 euro oppure pari al 5% dell’imponibile, con un minimo di mille euro se l’operazione non emerge dalle scritture contabili. A tale sanzione si aggiunge quella prevista per la tardiva...

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