La domanda

Un geometra in regime forfettario per errore non emette nel 2025 una decina di fatture non sequenziali. Nel 2026 si rende conto dell’errore ed emette le fatture datandole 2025. A questa violazione dovrebbe applicarsi sia il ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997, sia il cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del Dlgs 472/1997. Sanando la violazione oltre 90 giorni dall’errore, si ritiene che debba applicarsi una sola sanzione per tutte le fatture. La sanzione sarà nella misura minima di 250 euro aumentata di un quarto e poi ridotta a 1/8 in quanto versata entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Pertanto la sanzione che dovrà essere versata con il codice tributo 8911 ammonta a 39,06 euro. Si chiede la conferma della procedura, dell'importo e del codice tributo.
E. L. - Roma

La soluzione prospettata dal lettore è corretta. Per le fatture non soggette a Iva emesse da un contribuente forfettario, la sanzione di riferimento è quella prevista dall’articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997. Oggi la norma prevede, in via ordinaria, la sanzione del 5% dei corrispettivi non documentati; tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro. Ed è proprio questa la cornice in cui si colloca il ...

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