1. In sintesi

L’origine dell’adempimento deriva dall’articolo 16-bis del Dl 131/2024 “Salva-infrazioni”, introdotto dalla legge di conversione 166/2024, che ha disciplinato le modalità di recupero dell’aiuto di Stato illegittimo correlato all’esenzione dall’Ici fruita, nel periodo dal 2006 al 2011, dagli enti non commerciali che hanno esercitato le attività istituzionali di cui all’articolo 7, comma 1, lett. i) del Dlgs 504/1992, con modalità tuttavia commerciali, in tutto o in parte.

L’intervento del legislatore nazionale è avvenuto a seguito delle determinazioni della Corte di Giustizia Europea e delle decisioni della Commissione Europea, che hanno contestato all’Italia l’avere attribuito aiuti di Stato distorsivi della concorrenza, a soggetti che potenzialmente potevano avere goduto di esenzioni di imposta ed erano invece tenuti al pagamento ordinario dell’imposta Ici (in particolare esenzioni concesse agli enti non commerciali per gli immobili utilizzati per attività di tipo assistenziale, sanitaria, culturale, sportiva, religiosa, etc.).

In questo senso, con l’articolo 16-bis del Dl 131/2024 per l’esecuzione della sentenza Cgue, e con il Dpcm 23 dicembre 2025 che disciplina termini e modalità di presentazione della dichiarazione “recupero Ici Enc”, del versamento e degli interessi, nonché con il Dm 4 febbraio 2026, pubblicato in G.U. 31 del 7 febbraio, con cui è stato adottato il relativo modello dichiarativo e le istruzioni, si sono definiti i parametri e le modalità con cui gli enti non commerciali, che avessero presuntivamente goduto delle predette esenzioni Ici indebite negli anni 2006 – 2011, vengono chiamati ad effettuare oggi l’eventuale omesso versamento (frutto delle pregresse indebite agevolazioni fruite), basandosi sui parametri e limiti dell’agevolazione risultanti dalle dichiarazioni Imu-Tasi Enc negli anni 2012 e 2013.

La dichiarazione recupero Ici Enc ha lo scopo in primo luogo di evidenziare gli immobili sui quali rideterminare l’Ici che all’epoca sarebbe risultata dovuta se fossero stati applicati i principi nei limiti degli aiuti di Stato e, come si esporrà nel seguito, riguarda solo alcuni fra gli immobili, posseduti negli anni dal 2006 al 2011, riportati nei quadri A e B delle dichiarazioni Imu Enc degli anni d’imposta 2012 e 2013.

Quindi la compilazione dei quadri A e B della dichiarazione recupero Ici Enc non riflette esattamente la situazione di tutti gli immobili posseduti dall’ente, ma solo quelli utilizzati in attività meritorie svolte con modalità commerciali o meno.

2. La proroga dell’adempimento e le procedure

Per procedere a tale recupero, come accennato con il decreto 4 febbraio citato, è stato adottato il relativo modello dichiarativo e le allegate istruzioni, al fine di provvedere, inizialmente, entro il 31 marzo 2026.

Nella G.U. 75 del 31 marzo 2026 è stato poi pubblicato il Dpcm 26 marzo 2026, che ha ufficializzato lo spostamento al 30 settembre 2026 del termine entro cui gli enti non commerciali devono procedere all’invio telematico delle dichiarazioni per il recupero Ici 2006-2011, in precedenza fissato entro il 31 marzo 2026 dal Dpcm 23 dicembre 2025.

La proroga è stata salutata con favore poiché ha consentito e consente agli Enc obbligati alla dichiarazione, di avere maggiore tempo per recuperare o ricostruire dati e informazioni risalenti ad anni ormai molto lontani, che vanno ben oltre il termine di conservazione decennale dei documenti, e di approfondire gli aspetti dubbi che si sono già manifestati e sui quali, in verità, non vi sono indicazioni ufficiali.

Nel preambolo del Dpcm di rinvio sono espressamente richiamate le “difficoltà tecniche riscontrate dai contribuenti in relazione alla presentazione della dichiarazione connesse alla limitata disponibilità di software di mercato utilizzabili” che, “sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 24 marzo 2026”, hanno indotto a concedere l’ampia proroga (dal 31 marzo 2026 al 30 settembre 2026).

Il dipartimento delle Finanze con comunicato stampa del 28 maggio 2026 ha reso noto il fatto che è operativo un applicativo raggiungibile dall’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate (nella scheda “Servizi”, categoria “Dichiarazioni”), che semplifica e velocizza l’adempimento e consente di compilare il modello di dichiarazione.

L’applicativo con la relativa procedura, consente di predisporre e inviare in modalità interattiva la dichiarazione Ici relativa al periodo d’imposta 2006-2011.

3. I soggetti obbligati alla dichiarazione

Devono presentare la dichiarazione per il recupero Ici del 2006-2011 i soggetti passivi, cioè gli enti pubblici o privati non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del Dpr 917/1986, che, in almeno uno degli anni 2012 e 2013:

  • hanno presentato la dichiarazione Imu/Tasi Enc indicando un’imposta superiore a 50.000 euro;
  • o sono stati comunque chiamati a versare (anche a seguito di accertamento) un importo superiore a 50.000 euro annui per le medesime imposte e annualità.

La procedura di recupero stabilita dalla norma obbliga i soggetti passivi, cioè gli enti pubblici o privati non commerciali, che:

siano stati possessori di immobili nei quali sono esercitate attività dell’articolo 7, comma 1, lett. i) del Dlgs 504/1992, cioè gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lett. a), della legge 222/1985, sia nelle condizioni di imponibilità totale, parziale o di esenzione in ragione dell’attività meritoria ivi svolta.

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione, parte prima, relativa al quadro normativo di riferimento, precisano che il riferimento alle annualità 2012 e 2013 si fonda sulla circostanza che gli enti, in considerazione del ravvicinato lasso temporale che ha contrassegnato il passaggio dall’Ici all’Imu, durante il periodo considerato (2006-2011) abbiano comunque posseduto e utilizzato immobili per l’esercizio delle attività meritevoli individuate ai sensi dell’articolo 7 comma 1, lett. i), del Dlgs 504/1992.

4. Il contenuto e la trasmissione della dichiarazione

La dichiarazione, da trasmettere con i servizi telematici Entratel o Fisconline (anche tramite un intermediario abilitato (articolo 3 comma 3 del Dpr 322/1998), è unica per tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel corso del periodo 2006-2011.

Nella dichiarazione vanno indicati gli imponibili (quadri A e B) e le somme oggetto di recupero dell’Ici (quadri C, D ed E), da determinare adottando una regola “ibrida”. Infatti, va applicata la disciplina dell’Imu vigente nell’anno d’imposta 2013 (tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche apportate dall’articolo 91-bis comma 1 del Dl 1/2012 e dal Dm 200/2012, che hanno circoscritto l’esenzione in esame agli Enc che svolgono le attività istituzionali con modalità non commerciali).

Tuttavia, la base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota da applicare sono quelli relativi all’anno cui si riferisce l’Ici recuperata.

Se non è individuabile l’aliquota stabilita per tale anno, si applica l’aliquota media del 5,5 per mille. Dall’importo così determinato va detratta l’Ici eventualmente già versata dall’Enc, con riferimento allo stesso Comune e anno oggetto di recupero, ovviamente limitatamente all’ammontare che si riferisce agli immobili indicati nella medesima dichiarazione di recupero occorrendo operare in questo senso una specifica distinzione come si dirà infra.

5. Il recupero Ici con interessi

All’importo così ottenuto devono poi essere applicati gli interessi, che vanno calcolati, secondo le prescrizioni dell’articolo 2 del Dpcm 23 dicembre 2025, utilizzando esclusivamente l’applicazione web disponibile sul sito del dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/recupero-ici-enti-non-commerciali). Tali interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data di presentazione della dichiarazione o, in caso di rateazione del versamento, fino alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione suddetta (oppure alla successiva data di presentazione della dichiarazione tardiva).

Come accennato, se le somme oggetto di recupero (comprensive di interessi) sono superiori ai 100.000 euro, è possibile rateizzare i versamenti in quattro quote trimestrali di pari importo: tale scelta va specificata nella dichiarazione. Per le modalità di versamento si veda la risoluzione 12/E/2026 e quanto infra indicato.

6. Le modalità operative di versamento

L’agenzia delle Entrate ha definito, con la risoluzione 12/E del 24 marzo 2026, i codici tributo da utilizzare per dare corso ai versamenti nei casi in cui, a seguito della compilazione e dell’invio telematico della “Dichiarazione Recupero Ici” emerga in capo agli Enc la necessità di effettuare versamenti del tributo a titolo di recupero dei benefici indebitamente avuti nel sessennio 2006-2011 in dipendenza dell’esenzione Ici fruita ma, in tutto o in parte, non spettante.

La risoluzione ricorda che il versamento dell’imposta Ici oggetto del recupero deve essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (come indicato dall’articolo 1, comma 4 del Dpcm 23 dicembre 2025), esclusivamente mediante il modello F24: stante la proroga di quest’ultimo termine al 30 settembre 2026, ne consegue che il nuovo termine per il versamento slitta al 30 ottobre 2026.

Il versamento del recupero Ici, ove dovuto, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di Ici per lo stesso periodo di imposta e per gli stessi immobili che vengono indicati in dichiarazione (il riferimento è a ciascuna annualità dal 2006 al 2011), dovrà essere effettuato in favore di ciascuno dei Comuni di ubicazione degli immobili oggetto del recupero (come sempre, da identificare con indicazione nel modello F24 del suo codice catastale). Come evidenziato anche dalla risoluzione il riferimento per i versamenti è dato, per singolo Comune, a ciascuna annualità di imposta, dal 2006 al 2011 (formato “AAAA”).

Quindi occorre tenere presente che lo scomputo dell’Ici versata negli anni oggetto del recupero da quanto ora dovuto al netto del valore “de minimis” deve essere limitato alla parte che si riferisca specificamente agli immobili che oggi indicati in dichiarazione portano alla presenza di un’indebita fruizione di aiuti di stato.

Posto che come detto è prevista la possibilità di rateizzare le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, in quattro quote trimestrali di pari importo, in caso di versamento rateale il campo “rateazione/mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Con pagamento in unica soluzione il campo è valorizzato con “0101”. In entrambi i modelli, in ipotesi di versamento spontaneo, gli interessi vanno versati unitamente all’imposta; in caso di ravvedimento, sanzioni e interessi vanno versati unitamente all’imposta.

7. De minimis: casi di esonero dal versamento

Nella dichiarazione per il recupero dell’Ici per il 2006-2011 vanno indicate altresì le eventuali fattispecie di esonero dall’obbligo di versamento del recupero Ici, individuate dall’articolo 16-bis comma 2 del Dl 131/2024. Vi sono complessità nella compilazione dei dati come verrà infra segnalato.

L’esonero dal versamento compete se, nel periodo dal 2006 al 2011, non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettate le condizioni e i limiti dei regolamenti “de minimis” in vigore nell’anno cui si riferisce l’Ici da recuperare.

Le istruzioni precisano che, tenuto conto, tra l’altro, del considerevole lasso di tempo ormai trascorso, è possibile frazionare la soglia dei limiti “de minimis” per annualità, confrontando l’importo da recuperare nella singola annualità e la frazione “de minimis” riferita a un singolo anno (pari, ad esempio, a 66.666 euro, ossia 200.000/3).

Specifiche previsioni riguardano invece le attività riconducibili all’ambito dei Servizi di interesse economico generale (Sieg), per i quali si applica la soglia “de minimis” “rafforzata” individuata dal Regolamento (Ue) 25 aprile 2012 n. 360, pari a 500.000 euro nell’arco di un triennio. Anche in questo caso, secondo le istruzioni è possibile confrontare l’importo da recuperare nella singola annualità con la frazione “de minimis” riferita a un singolo anno (pari a 166.666 euro, ossia 500.000/3).

Il versamento, inoltre, non è dovuto nel caso in cui si rientri in un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica: in questo caso, nella dichiarazione va riportato il numero e l’anno di autorizzazione del regime SA (State aid) reperibile al link https://competition-cases.ec.europa.eu.

8. Le verifiche caso per caso per la dichiarazione recupero Ici Enc

Per stabilire l’obbligo di presentazione della dichiarazione recupero Ici, è necessario operare alcune verifiche, caso per caso:

1) in primo luogo occorre verificare se sono state presentate le dichiarazioni Imu/Tasi-Enc 2014 (di cui al Decreto MEF 26 giugno 2014), una per ciascuno degli anni 2012 e 2013, allo scopo di dichiarare immobili che hanno beneficiato di esenzione parziale o totale d’imposta per ricondurla alle regole di esenzione applicabili dal 2012 ai fini Imu.

Il caso

’ente ha solo beni che sono soggetti ad Imu ed ha presentato la dichiarazione Imu ordinaria (di cui al Decreto MEF 30 ottobre 2012), per le due annualità suddette. L’ente non è tenuto alla dichiarazione recupero Ici Enc

Lo schema e i riferimenti dell’adempimento, porterebbero ad affermare che se l’ente non avesse versato Imu nel 2012 e 2013 e non avesse provveduto alla presentazione della dichiarazione Enc relativa, quindi contravvenendo con la condotta omissiva ad uno specifico obbligo dimostrativo del diritto all’esenzione senza subire un accertamento (fattispecie non più accertabile), non si troverebbe nell’obbligo di dover presentare la dichiarazione recupero Ici.

2) laddove la dichiarazione Imu – Enc in questione sia stata presentata, occorre verificare in ciascuna delle dichiarazioni Imu-Enc 2014 per l’anno 2012 e 2013 l’ammontare riportato nella riga “1) Imu dovuta” nel quadro C “Determinazione dell’Imu e della Tasi” e quindi se l’ammontare è superiore a 50.000 euro. Se l’ammontare è superiore a tale importo è teoricamente necessaria la presentazione della dichiarazione recupero Ici Enc.

Tuttavia, nel caso in cui l’ammontare dell’Imu risulti inferiore, occorre altresì verificare se per una delle annualità in questione l’ente sia stato oggetto di accertamento divenuto definitivo o abbia sottoscritto accordi di conciliazione, che quindi abbiano comportato il pagamento di somme a titolo di Imu. Il relativo ammontare, che sia stato già pagato o meno, alla condizione che l’atto sia divenuto definitivo, dovrà essere sommato all’imposta dovuta di cui sopra per completare la verifica. Se l’ammontare in sommatoria, dichiarato e accertato divenuto definitivo, risulterà superiore a 50.000 euro occorrerà presentare la dichiarazione recupero Ici Enc.

Si ritiene che se l’accertamento da cui deriva la pretesa, si trova ancora nel corso dell’iter contenzioso senza che la relativa sentenza dell’ultimo grado di giudizio sia passata in giudicato, l’importo dell’accertamento Imu non deve essere computato per la verifica della soglia di 50.000 euro. Se invece l’atto di accertamento non è stato impugnato ed è divenuto definitivo deve essere considerato al fine del computo per la soglia in questione.

Il criterio

a livello operativo, per stabilire il limite di € 50.0000,00 annui (da considerare distintamente per ciascuna annualità considerata), occorre sommare il dato dell’imposta dovuta desumibile dal quadro C, punto 1, della dichiarazione Imu – Tasi Enc e gli eventuali importi dovuti in base ad accertamenti e cartelle relativi ai predetti anni; ciò in riferimento a ciascun Comune. L’operazione deve essere ripetuta per ciascuna annualità 2012 e 2013

Come detto, la verifica dell’importo dovuto pari a 50.000 euro, quale limite ai fini dell’obbligo di presentazione della dichiarazione “Recupero Ici Enc”, deve essere effettuata con riferimento a ciascun Comune e a ciascun anno in modo indipendente assumendo tuttavia il dato in sommatoria. Non ci sono indicazioni esplicite di prassi, ma è prudente e maggiormente coerente alle istruzioni, affermare che rileva la circostanza che la sommatoria della voce “1) Imu dovuta” risultante dal quadro C delle diverse dichiarazioni Imu-Enc, presentate per differenti Comuni, sia complessivamente superiore a 50.000 euro (o se inferiore lo sia per effetto di imposta pagata in sede di accertamento).

Esempi

1. La dichiarazione recupero Ici Enc deve essere presentata

Anno 2012 Comune A “Imu dovuta” pari a 35.000 euro e Comune B “Imu dovuta” pari a 30.000 euro; nessun accertamento per maggiore imposta rispetto a quella dovuta. Anno 2013 Comune A “Imu dovuta” pari a 36.000 euro e Comune B “Imu dovuta” pari a 29.000 euro; nessun accertamento per maggiore imposta rispetto a quella dovuta. La sommatoria nei due Comuni e nelle due annualità d’imposta è superiore al limite di 50.000 euro, quindi l’ente è tenuto alla presentazione della dichiarazione “Recupero Ici Enc”.

2. La dichiarazione recupero Ici Enc non deve essere presentata

Anno 2012 Comune A “Imu dovuta” pari a 11.000 euro e Comune B “Imu dovuta” pari a 30.000 euro; nessun accertamento per maggiore imposta rispetto a quella dovuta. Anno 2013 Comune A “Imu dovuta pari” a 16.000 euro e Comune B “Imu dovuta” pari a 19.000 euro; nessun accertamento per maggiore imposta rispetto a quella dovuta. L’ente non sarà tenuto all’invio della dichiarazione “recupero Imu” per nessuno degli immobili posseduti nei due Comune A).

La dichiarazione recupero Ici Enc deve essere presentata

anno 2012 Comune A “Imu dovuta” pari a 35.000 euro e Comune B “Imu dovuta” pari a 30.000 euro; nessun accertamento per maggiore imposta rispetto a quella dovuta. Anno 2013 Comune A “Imu dovuta” pari a 36.000 euro e Comune B “Imu dovuta” pari a 29.000 euro; nessun accertamento per maggiore imposta rispetto a quella dovuta. La sommatoria nei due Comuni e nelle due annualità d’imposta è superiore al limite di 50.000 euro, quindi l’ente è tenuto alla presentazione della dichiarazione “Recupero Ici Enc”.

Esempio 2: La dichiarazione recupero Ici Enc non deve essere presentata

anno 2012 Comune A “Imu dovuta” pari a 11.000 euro e Comune B “Imu dovuta” pari a 30.000 euro; nessun accertamento per maggiore imposta rispetto a quella dovuta. Anno 2013 Comune A “Imu dovuta pari” a 16.000 euro e Comune B “Imu dovuta” pari a 19.000 euro; nessun accertamento per maggiore imposta rispetto a quella dovuta. L’ente non sarà tenuto all’invio della dichiarazione “recupero Imu” per nessuno degli immobili posseduti nei due Comune A)

9. Gli immobili che vanno in dichiarazione

Devono essere inseriti in dichiarazione soltanto gli immobili per i quali erano state esercitate le attività cosiddette meritevoli di cui all’articolo 7, comma 1, del Dlgs 504/1992 e non si tratta di predisporre una dichiarazione che contiene tutti gli immobili posseduti dall’ente nei vari anni. Questa affermazione deriva dal confronto dei modelli e delle istruzioni della dichiarazione Imu Enc con i modelli e istruzioni della dichiarazione Recupero Ici Enc. Il quadro A, presente in ambedue le dichiarazioni, ha però una denominazione diversa.

Nella dichiarazione recupero Ici Enc il quadro A è denominato “Immobili totalmente imponibili (1)” e nella nota si legge «(1) Il quadro A deve essere compilato nel caso in cui nell’immobile viene svolta, con modalità commerciali, un’attività di cui all’articolo 7, comma 1, lett. i), del Dlgs 504 del 1992”. Nella dichiarazione Imu Enc il quadro A è invece denominato “Immobili totalmente imponibili o esenti (1)» e nella nota si legge «(1) Il quadro A deve essere compilato sia nel caso in cui nell’immobile viene svolta un’attività diversa da quelle individuate dall’articolo 7, comma 1, lett. i), del Dlgs n. 504 del 1992, sia nell’ipotesi in cui viene svolta, con modalità commerciali, un’attività di cui all’articolo 7, comma 1, lett. i), del Dlgs 504 del 1992». Le istruzioni alle due dichiarazioni ribadiscono lo stesso concetto e questa considerazione comporta il verificarsi di differenti situazioni.

Esempio 1: gli immobili non vanno nella dichiarazione recupero Ici Enc da presentare

Anni 2012 e 2013: la relativa dichiarazione Imu-Enc contiene esclusivamente immobili totalmente imponibili per le annualità in questione i quali sono indicati tutti nel quadro A. Si tratta di immobili locati a terzi e di aree edificabili. Questi non devono essere indicati nel quadro A della dichiarazione “Recupero Ici Enc” e vi può essere la conseguenza dell’esonero di presentazione della dichiarazione.

In riferimento all’esempio 1 si ritiene che, ferma la tipologia di tali immobili se il mancato versamento dell’Ici negli anni interessati dalla disciplina del recupero, sia dovuto alla semplice omissione e circostanze di evasione dell’imposta o per applicazione di presunte agevolazioni derivanti da altre valutazioni, gli immobili non debbano ugualmente essere inseriti. Il recupero per indebito godimento di aiuti di stato non determina una riapertura dei termini di accertamento ordinari ormai decorsi, sia per l’Ici che per l’Imu.

Esempio 2: gli immobili vanno solo in parte nella dichiarazione recupero Ici Enc da presentare

Anni 2012 e 2013: la relativa dichiarazione Imu-Enc contiene esclusivamente immobili totalmente imponibili per le annualità in questione i quali sono indicati tutti nel quadro A. Si tratta di immobili utilizzati per le attività meritorie della lett. i) dell’articolo 7, ma svolte con modalità commerciali ed anche di altri immobili (ad esempio locati a terzi). I primi devono essere indicati nel quadro A della dichiarazione “Recupero Ici Enc”; i secondi (locati a terzi) non vanno in quest’ultima dichiarazione.

Nel quadro B del modello recupero Ici Enc, relativamente agli immobili parzialmente o interamente esenti e fra le attività che danno diritto all’agevolazione, viene riportata anche la ricerca scientifica (identificata con il codice 10). Occorre evidenziare che negli anni 2012 e 2013, presi a riferimento ai fini dell’applicazione parametrica dell’agevolazione pregressa agli effetti Ici dal 2006 al 2011, l’attività di ricerca scientifica non dava diritto ad alcuna esenzione Imu (l’esenzione decorreva infatti dall’anno 2014 in base all’articolo 2, comma 3 del Dl 102/2013). Pertanto gli enti che devono provvedere all’invio della dichiarazione recupero Ici Enc, si ritiene che se vogliono operare prudentemente, non dovranno considerare fra le esenzioni del quadro B gli immobili per la parte che corrisponde all’utilizzo per l’attività di ricerca scientifica, dovendo ritenere che l’indicazione nel quadro sia il frutto della riproposizione della modulistica approvata nel 2014 aggiornata successivamente. Chiaramente se gli enti hanno correttamente applicato le regole di esenzione Imu nel corso degli anni 2012 e 2013, escludendo in tutto o in parte gli immobili utilizzati per la ricerca scientifica dall’esenzione, non correranno il rischio di commettere errori laddove negli anni dal 2006 al 2011 risultavano possessori degli stessi immobili dichiarati nel 2012 e nel 2013.

10. La compilazione quadri dati de minimis

L’inserimento dei dati relativi alla fruizione degli aiuti di stato de minimis può essere problematico, anche nel caso in cui gli enti non debbano avere necessità di utilizzare gli aiuti per neutralizzare gli effetti dei calcoli del recupero. Infatti non sarà inconsueto che gli enti chiamati alla compilazione della dichiarazione recupero Ici Enc si trovino in difficoltà a reperire le informazioni nelle banche dati disponibili (oltre che nei loro archivi) allo scopo di conoscere se negli anni dal 2006 al 2011 sono stati rispettati o meno i limiti e le condizioni del de minimis generale o Sieg o se l’ente possa essere rientrato in un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica.

Fra l’altro le informazioni sui regimi de minimis vengono richieste fino dalla compilazione del riquadro posto sul frontespizio e la mancata compilazione dei quadri D ed E non permette di procedere all’ottenimento del file di dichiarazione da inviare generando un errore bloccante.

In base alle istruzioni della dichiarazione, per quanto riguarda il riquadro riservato a “Quadri compilati e de minimis/SA”, si ritiene che lo stesso debba essere compilato integralmente. Nei campi “A” e “B” deve essere indicato il numero totale degli immobili dichiarati nei corrispondenti quadri: nel quadro A, concernente gli immobili totalmente imponibili e nel quadro B relativo agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. Poi in ciascuno dei campi concernenti le annualità dal 2006 al 2011 è necessario inserire una valorizzazione in conformità al caso applicabile: 0. nel caso in cui non sono stati rispettati i limiti e le condizioni del de minimis generale e SIEG o non si rientra in un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica; 1. nel caso in cui sono stati rispettati i limiti e le condizioni del de minimis generale; 2. nel caso in cui sono stati rispettati i limiti e le condizioni del de minimis Sieg; 3. nel caso in cui si rientri in un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica. In quest’ultimo caso deve essere riportato il numero e l’anno di autorizzazione del regime SA (State aid) reperibile al link: https://competition-cases.ec.europa.eu /search?caseInstrument.

Le istruzioni affermano inoltre che il modello deve essere compilato nel quadro C “Determinazione recupero Ici” e nel quadro D “Liquidazione del recupero Ici”, fino al rigo “Totale complessivo recupero Ici dovuto” (dove riportare il totale della somma dovuta al netto delle somme relative alle annualità che rientrano nei de minimis o SA), anche nel caso in cui l’ente rientri, per tutti gli anni rilevanti ai fini della dichiarazione, in una delle ipotesi di cui ai numeri da 1 a 3 sopra indicate.

Nell’ipotesi probabilmente diffusa, che un ente debba solo dimostrare di non aver goduto di alcuna agevolazione eccedente gli aiuti di stato e non debba ricorrere all’utilizzo delle franchigie de minimis, perché quanto dovuto e quanto versato effettivamente a titolo di Ici originariamente esclude ogni obbligazione tributaria, l’informazione deve essere comunque data con una affermazione che potrebbe non avere una base certa di riferimento.

In questo stesso caso giunti alla compilazione del quadro E “Dettaglio di liquidazione del recupero Ici” emergono dubbi ulteriori.

Infatti laddove la compilazione di questo quadro risulti necessaria per superare il blocco dei controlli sul file telematico, occorrerà indicare informazioni conformi al frontespizio. Quindi nella casella “De minimis/SA” dovrà essere indicato “SI” (coerentemente ai codici 1, 2 e 3 casi di rispetto dei limiti e condizioni del de minimis), oppure “NO” (coerentemente al codice 0 casi di non rispetto del de minimis e non spettanza di un regime di aiuto); nel campo corrispondente “totale dovuto” per ciascuna annualità e per il comune di riferimento verrà indicato zero, perché ciò appare conforme al risultato dei quadri precedenti C e D dove non vi risulta imposta dovuta senza necessità di accesso al regime di aiuto.

Le istruzioni in riferimento al contenuto del quadro E non sono chiare e sembrano in contrasto con quanto indicato in riferimento al frontespizio e al quadro D. Sul punto, precisano che «in particolare, nel campo denominato “De minimis/SA” occorre indicare, in coerenza con quanto dichiarato nel frontespizio, SI o NO a seconda che siano stati rispettati o meno i limiti e le condizioni del de minimis generale o Sieg o indicare SI nel caso in cui si rientri in un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica. Se si è indicato NO nel campo denominato “Totale dovuto”».

Il mancato rispetto delle condizioni de minimis, porta quindi a dover indicare di defalult il valore zero in corrispondenza di ogni annualità. Rispetto al quadro D, ci si aspetterebbe che questa circostanza, in conseguenza dei comportamenti richiesti nei quadri precedenti, debba portare a valorizzare in modo positivo questo campo dal momento che si tratta di situazione che giustifica il pagamento (e la conseguente rateizzazione del dovuto) e non il contrario. Tuttavia una risposta parziale a questo interrogativo emerge dalla consultazione delle specifiche tecniche dei record di tipo G che si riferiscono appunto al contenuto del quadro E.

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