Nel calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi finanziari in regime di risparmio amministrato da parte degli intermediari finanziari (articolo 2, comma 5, Dl 133/2013) non è possibile utilizzare il cosiddetto «metodo previsionale» né è possibile utilizzare l’acconto per compensare debiti per altre imposte diverse dalla stessa imposta sostitutiva o dai successivi acconti dovuti.
Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 55 del 28 febbraio che costituisce occasione per mettere...

