La domanda
In caso di ravvedimento di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture prima dell'attività di controllo per conseguire la non punibilità non si rischia di denunciare indirettamente l'emittente delle fatture?
L’articolo 39, comma 1, lettera q-bis) del decreto legge 124 del 2019 ha integrato l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000 estendendo la causa di non punibilità ivi prevista ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti false e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
In particolare, la non punibilità per i reati di cui agli articoli 2 e 3 del Dlgs 74/2000 opera allorché i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono estinti con l'integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso, sempreché la regolarizzazione intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
In concreto, per accedere all'effetto premiale, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa, emendata degli elementi fraudolenti, e versare gli importi dovuti, comprensivi di imposte, interessi e sanzioni. Tuttavia, l'interessato non è tenuto a dichiarare in modo puntuale i motivi per cui ha inteso rettificare in aumento il proprio reddito. Quindi, in base alle notizie rese disponibili, in prima battuta, all'Amministrazione finanziaria, la dichiarazione integrativa non ha ricadute dirette e immediate nei confronti dell’emittente delle fatture, permanendo in capo agli organi di controllo l'onere di dimostrare la responsabilità penale di quest'ultimo, per violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 74 del 2000.



