Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, il maggior reddito derivante dal disconoscimento di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti si presume distribuito ai soci e legittima l’accertamento nei confronti della società, quale sostituto d’imposta, per omessa ritenuta del 26% (ex articolo 27 del Dpr 600/1973), senza che rilevi, ai fini dell’obbligo in capo alla società quale sostituto d’imposta, l’estraneità del singolo socio alla gestione.
Questo il principio affermato...

