Quesiti Telefisco 110% / Salto di classe e prestazione delle singole unità
Le risposte del ministero dello Sviluppo economico a Telefisco - Speciale Superbonus 110%
Il comma 3 dell’articolo 119 del Dl Rilancio dispone che, ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari. Oggetto di miglioramento energetico è dunque l'edificio, in caso di condominio o di edificio unifamiliare, oppure la singola unità immobiliare, unicamente in caso di edificio plurifamiliare.
Peraltro, l'articolo 7 del Dm requisiti ecobonus del 6 agosto 2020, per gli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del decreto Rilancio, dispone l'obbligo della produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento.
L'allegato A, al punto 2, con riferimento agli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 2, comma 1, unicamente per il punto IX (isolamento di superfici opache), contiene la dichiarazione che l'intervento, unitamente agli altri interventi trainati e trainanti congiuntamente eseguiti, abbia determinato l'incremento di due classi energetiche con riferimento all'attestato di prestazione energetica.
Risposta resa nell’ambito di Telefisco - Speciale superbonus 110% del 27 ottobre. All’evento è abbinata la banca dati Smart Superbonus, da cui è possibile tra l’altro rivedere il convegno e partecipare ai 12 webinar di approfondimento con gli esperti e gli autori del Sole 24 Ore.
Vai alla pagina con tutte le risposte rese dall’agenzia delle Entrate e dal ministero dello Sviluppo economico
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4