Non c’è violazione della garanzia del contraddittorio nè del giusto processo nella prassi Consob di non comunicare all’interessato la relazione dell’Ufficio sanzioni amministrative. Con un nuovo pronunciamento - sentenza 1205/2017, depositata ieri dalla Seconda civile - la Corte di cassazione torna a delimitare in modo molto stretto i diritti dell’incolpato nei procedimenti amministrativi, in questo caso per violazioni al Testo unico della finanza.
All’origine del contenzioso - che dà modo alla Sesta di riattualizzare il precedente “cardine” (20935/2009) - è la multa da 145mila euro inflitta a un intermediario per responsabilità solidale con altri due incolpati, definiti questi ultimi con diverso procedimento. I tre, in sostanza, erano stati puniti per non aver pubblicato il patto parasociale per la scalata a Greenvision Ambiente spa e per non aver completato “totalitariamente” l’Opa in questione. L’impugnazione dell’intermediario contestava la mancata notifica/conoscenza della relazione “Usa”, circostanza che avrebbe minorato la sua difesa procedimentale e leso pertanto anche il precetto costituzionale del giusto processo, oltre a quello dell’articolo 24 della Carta.
La Cassazione, tuttavia, non si è minimamente spostata dal citato precedente del 2009, dribblando anche gli effetti del famoso arresto “Grande Stevens vs Italia” del 2014. La Sesta argomenta infatti che la carenza del contraddittorio - proprio come spiegava la Cedu tre anni fa - non può essere rilevata se la sanzione nel frattempo inflitta può essere impugnata «davanti a un giudice indipendente e imparziale, che sia dotato di giurisdizione piena e che conosca dell’opposizione in un procedimento che garantisca il pieno dispiegamento del contraddittorio delle parti».
Spiega la Cassazione che gli stati hanno piena facoltà di scegliere- in tema di sanzioni amministrative ma con caratteristiche afflittive di fatto penali - se anticipare il contraddittorio alla fase amministrativa o se garantirlo solo e comunque in quella giurisdizionale.
Considerato che questo orientamento giurisprudenziale è ormai ben radicato, la Sesta ha condannato il ricorrente anche al pagamento del doppio del contributo unificato.
Cassazione, II sezione civile, sentenza 1205 del 18 gennaio 2017

