In linea generale la disciplina del subentro degli eredi in caso di morte di un socio di società di persone è regolata dall’articolo 2284 del Codice civile: l’erede del socio defunto che accetta di proseguire il rapporto sociale diventa socio non iure successionis, ma ad opera di un accordo che è un atto inter vivos. L’erede che invece non accetta di proseguire il rapporto sociale ha diritto esclusivamente alla liquidazione della quota che era nella titolarità del dante causa, salvo che i soci superstiti...
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