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Schermature solari, margini per l’Iva agevolata

La risposta a consulenza 10 delle Entrate assimila questi elementi a tapparelle, scuri e veneziane facilitando l’accesso all’aliquota del 10%

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di Giuseppe Latour

Le schermature solari destinate a proteggere gli infissi potranno avere lo stesso trattamento fiscale di tapparelle, scuri e veneziane. E godere, quindi, dell’Iva agevolata secondo le regole riservate a questi elementi. È la conclusione alla quale è arrivata l’agenzia delle Entrate, con la risposta a consulenza giuridica n. 10 pubblicata il 2 ottobre.

La domanda
Il quesito arriva da un’associazione che riunisce le imprese che lavorano il legno. La domanda è se, nell’ambito dei lavori di recupero edilizio, l’installazione di schermature solari che hanno la stessa funzione dei sistemi oscuranti possa godere dell’Iva agevolata al 10 per cento.

Si tratta di sistemi come le protezioni di infissi da agenti atmosferici e le schermature degli ambienti interni dalla luce e dal calore. Questi, secondo l’associazione, dovrebbero avere lo stesso trattamento fiscale già previsto per tapparelle, scuri, veneziane e zanzariere. Il motivo è che queste particolari tipologie di schermatura hanno la stessa funzione delle tapparelle e di altri strumenti assimilati, perché oltre a garantire la privacy, contribuiscono al risparmio energetico.

La risposta delle Entrate
La conclusione delle Entrate è che «le tende da esterno e le schermature solari oggetto della fattispecie in esame, installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali», presentano caratteristiche «analoghe ai sistemi oscuranti». Queste schermature solari possono, quindi, «fruire del regime agevolato Iva previsto per sistemi oscuranti tradizionali quali tapparelle e scuri», con le limitazioni proprie di questi elementi.

L’assimilazione
Con questa risposta, l’agenzia accoglie, di fatto, l’ipotesi dell’associazione. Questa ricordava che sistemi oscuranti «quali tapparelle, scuri e veneziane, nonché zanzariere, inferriate e grate di sicurezza» sono stati ritenuti funzionalmente autonomi rispetto agli infissi, «con la conseguenza che il loro valore/costo non è attratto nel valore degli infissi, quali beni significativi, ma è ricompreso nel valore della prestazione di servizio soggetta a Iva con l’aliquota del 10 per cento». Lo stesso schema varrà anche per le schermature, come frangisole e tende oscuranti a rullo per esterni.