I contributi erogati dal ministero dei Trasporti ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, a causa dell'emergenza da Covid-19 non rilevano ai fini Iva in quanto non hanno natura corrispettiva. L’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 95/2021 pubblicato l’8 febbraio chiarisce che queste erogazioni sono mere movimentazioni di denaro estranee al campo di applicazione Iva.
Il caso
Il decreto interministeriale n. 562 del 4 dicembre 2020 da attuazione alle previsioni dell’ articolo 229, comma 2-bis, Dl 34/20 e contiene i criteri e modalità per la ripartizione dei contributi. Questi sono calcolati, a cura di ciascun Comune interessato, come differenza tra l’importo del corrispettivo previsto contrattualmente e quanto corrisposto dal Comune all’impresa a seguito delle minori prestazioni del servizio in ragione dell’emergenza epidemiologica. Il dubbio derivava anche dal fatto che i Comuni chiamati a versare alle imprese questa differenza nell’istanza di assegnazione al ministero avevano indicato l’importo spettante comprensivo di Iva e questo poteva significare anche la necessità di fatturazione da parte delle imprese destinatarie a carico del Comune.
Trattamento Iva
L’agenzia delle Entrate, in linea con i principi offerti dalla prassi costante relativa al trattamento Iva applicabile ai contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche (circolari 34/E/13 e 20/E/15) ha ricordato che precisato che un contributo assume rilevanza ai fini dell’Iva se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, di non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (articolo 3 Dpr 633/72). In questo caso il contributo configura un’operazione rilevante agli effetti dell’Iva, da fatturare, dal momento che tra le parti intercorre un rapporto giuridico di natura sinallagmatica, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato e/o per il bene ceduto. Questa condizione non si realizza invece quando la cessione ha per oggetto denaro o crediti in denaro, in base all’articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/72, senza alcuna controprestazione.
Ristoro senza Iva
Nel caso specifico il ministero nell’erogazione ai Comuni e allo stesso modo i Comuni verso le imprese, non operano all’interno di un rapporto contrattuale dal momento che le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme, di portata precettiva, che prevedono l’attribuzione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti in favore di una particolare categoria di soggetti per specifiche finalità. Manca qualsiasi controprestazione o servizio sia del Comune verso il ministero erogante, sia delle imprese di trasporto beneficiarie verso l’ente locale erogatore. Le somme sono pertanto mere movimentazioni di denaro a fondo perduto fuori campo applicazione Iva.

