La domanda
Una società con codice Ateco 49.32.02 svolge attività di servizio navetta per il trasporto di persone (equipaggi e passeggeri) esclusivamente all’interno del sedime portuale (area demaniale marittima), operando in forza di regolare autorizzazione rilasciata dall’Autorità marittima ai sensi dell’articolo 68 del Codice della navigazione. Le prestazioni vengono rese sulla base di contratti d’appalto stipulati con agenzie marittime e aziende portuali. Si chiede di sapere se tali prestazioni di trasporto di persone interamente eseguite all’interno dell’area portuale possano beneficiare del regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Dpr 633/1972 (in particolare il n. 6, quali servizi connessi al movimento di beni o mezzi di trasporto). In caso negativo, si chiede conferma se l’aliquota applicabile sia quella ridotta al 10% ai sensi del n. 127-novies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, oppure quella ordinaria.
G. D. - Milano
Al fine di comprendere l’eventuale imponibilità delle prestazioni di servizio oggetto della domanda è necessario chiarire una serie di elementi, i quali risultano essenziali per la corretta determinazione del regime fiscale ai fini Iva. L’articolo 9, comma 1, n. 6, Dpr 633/1972 individua due requisiti, il possesso dei quali, permette di beneficiare del regime di non imponibilità Iva; ed in particolare che:
- la prestazione sia eseguita in uno dei luoghi menzionati dalla normativa (i.e. aree portuali);
- le prestazioni riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari.
L’articolo 3 della legge 165/1990, sottolinea che «si intendono compresi altresì, purché resi...



