La domanda
Nel corso del 2026 il proprietario al 50% di un immobile adibito ad abitazione principale sostiene interamente le spese relative all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. È corretto classificare tali opere, ex articolo 16 del Tuir, lettera h), quali interventi edilizi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico, basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia? È esatto realizzare tali lavori in assenza di una ristrutturazione o di altre opere edilizie propriamente dette? In caso di risposta affermativa vorrei sapere se:- per ammettere tali spese ai benefici fiscali è sufficiente acquisire come documentazione solo la scheda tecnica del produttore attestante il conseguimento di risparmio energetico; - è consigliabile e non obbligatorio procedere con la comunicazione all’Enea delle informazioni sui lavori effettuati;- è corretto ritenere tali interventi rientranti in attività di edilizia libera, non soggette a Cila o altri provvedimenti;- è possibile beneficare della detrazione al 50% dell’importo totale della spesa sostenuta, nonostante la proprietà al 50%. Vorrei infine sapere qual è la causale corretta da indicare nel bonifico parlante.
A. C. - Lecce
La risposta è affermativa. L’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo rientra appieno tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico basati sull’impiego di fonti rinnovabili, disciplinati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir (Dpr 917/1986). L’agenzia delle Entrate ha confermato che tali interventi possono essere realizzati in totale assenza di una ristrutturazione edilizia ordinaria o di altre opere murarie. L’installazione stessa dell’impianto...



