La domanda
L’articolo 19-bis2, punto 3 del decreto Iva, che regolava la rettifica alla detrazione Iva nei casi di cambio regime (ad esempio, passaggio da regime forfettario ad ordinario e viceversa) è stato abrogato dal 2025. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 1, comma 61, della legge 190/2014 tale rettifica alla detrazione sembra essere ancora operante. In quest’ultimo senso sono anche le istruzioni al Rigo VF70 della dichiarazione Iva 2026 - anno 2025. Non si comprende, pertanto, il motivo dell’abrogazione del suddetto articolo 19-bis2, punto 3 del decreto Iva. Nel caso, pertanto, di passaggio dal 1° gennaio 2025 dal regime forfettario a quello ordinario, in ipotesi di acquisto di un’autovettura nel 2024, sembrerebbe operare, come in passato, la rettifica della detrazione “a favore” per 4/5 del 40% dell’Iva pagata sull'autovettura. È corretto?
O. G. - Vicenza
L’articolo 9 del Dlgs 186/2025 ha abrogato l’articolo 19-bis2, comma 3, Dpr 633/1972 che disciplinava la rettifica della detrazione Iva con riguardo ai «mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività» che comportassero una detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata.
Tuttavia, a seguito della conversione in legge n. 26/2026 del decreto Milleproroghe, la disposizione abrogativa della norma in materia di ...



