Al di fuori delle zone colpite dai terremoti dal 2009, la proroga del superbonus in versione antisismica riguarda solo l’esecuzione di interventi edilizi da parte dei soggetti individuati nel comma 8-bis dell’articolo 119 del Dl Rilancio. Perciò, come è già stato osservato, resta in scadenza al 30 giugno 2022 il sismabonus acquisti al 110%, cioè l’agevolazione disciplinata dal comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013 (richiamata dalla normativa sul 110% al comma 4 dell’articolo 119 già citato).

Proprio sul sismabonus acquisti, da più parti è stata chiesta una proroga o, quanto meno, una lettura favorevole delle Entrate, che consenta di arrivare al 31 dicembre 2022 applicando il meccanismo dell’esecuzione del 30% dell’intervento al 30 giugno.

È invece confermata dalla legge di Bilancio la proroga fino al 31 dicembre 2024 del sismabonus ordinario in tutte le sue versioni, con detrazioni dal 50 all’85% in base al miglioramento dell’edificio, compreso il sismabonus acquisti al 75 o 85 per cento.

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