I soggetti Ires possono usufruire del sismabonus anche quando gli immobili messi in sicurezza vengono destinati alla locazione.

È il chiarimento contenuto nella risoluzione 22/E dell’agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, secondo la quale la detrazione fiscale spetta anche se gli immobili oggetto di ristrutturazione non sono utilizzati direttamente a fini produttivi da parte delle società, ma vengono dati in affitto. La questione riguarda il decreto legge 63/2013, modificato dalla legge di Bilancio 2017, che prevede una detrazione base del 50% (che può salire fino all’80% in caso di miglioramento del livello di sicurezza) per le spese sostenute da persone fisiche e società dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’adozione di misure antisismiche su edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Il caso analizzato riguarda le costruzioni adibite ad attività produttive. Per loro l’Agenzia specifica che, essendo il sismabonus finalizzato a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone, l’agevolazione resta in vita anche quando i soggetti passivi Ires che possiedono l’immobile «in base a un titolo idoneo» non utilizzano l’edificio direttamente a fini produttivi, ma lo destinano a locazione.

Il dubbio nasceva da un documento precedente rispetto alla legge di Bilancio 2017 (la circolare 29/E/2013), che limitava lo sconto fiscale alle abitazioni principali e alle attività produttive. Pur non essendo gli immobili locati qualificabili come abitazioni principali, per l’Agenzia l’ambito applicativo del bonus va inteso «in senso ampio». E, quindi, lo sconto resta applicabile.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 22/E

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