La responsabilità dei liquidatori, dei soci ed ex amministratori di una società cancellata va accertata con un atto specifico e ulteriore rispetto a quello della società. Si tratta di un aspetto che si è sempre cercato di sottolineare sulle pagine de Il Sole 24 Ore e che ha ricevuto l’avallo anche da parte della Corte di cassazione, con ordinanza 28401/2020. Ed è, tutto sommato, il motivo sotteso della contestata previsione dell’articolo 28 del Dlgs 175/2014, con la quale è stato stabilito che ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Infatti, la reale finalità della norma del “decreto semplificazioni del 2014” è quella di stabilire che l’atto notificato ad una società cessata (nei cinque anni successivi alla cancellazione) risulta valido, così da potersi poi azionare la responsabilità dei soci, liquidatori ed ex amministratori prevista dall’articolo 36 del Dpr 602/1973. Quest'ultima norma fissa, appunto, una particolare responsabilità:
1 per i liquidatori, che abbiano soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli tributari o abbiano assegnato beni ai soci senza avere prima soddisfatto i crediti tributari;
2 per gli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero abbiano occultato attività sociali anche mediante omissioni delle scritture contabili;
3 per i soci che abbiano ricevuto dagli amministratori, nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione, denaro o altri beni sociali in assegnazione o che abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione (la responsabilità opera nei limiti del denaro e dei beni ricevuti).
Tale responsabilità non opera automaticamente, ma soltanto se l’amministrazione l’accerta con proprio atto motivato – come dispone l’articolo 36 del Dpr 602/1973 – che è un atto ulteriore, come ora riconosce anche la Cassazione – e, quindi, diverso rispetto a quello notificato alla società.
In sostanza, il “coinvolgimento” dei soci, degli ex amministratori e dei liquidatori previsto dall’articolo 36 del Dpr 602/1973 non avviene a titolo di responsabilità in solido con la società, bensì per fatto proprio, dando luogo a una fattispecie tipicamente civilistica (si veda l’altro articolo). Si tratta, infatti, di un debito distinto (tant’è che non sono comprese le sanzioni) dall’obbligazione tributaria dell’ente collettivo, anche se a questa obbligazione tale debito viene commisurato.
Questo è il motivo per il quale lo stesso articolo 36 del Dpr 602/1973 dispone che la responsabilità (dei soci, dei liquidatori, degli ex amministratori) debba essere accertata con apposito atto motivato, che deve esplicitare gli specifici presupposti individuati dal medesimo articolo 36. La responsabilità dei liquidatori, degli ex amministratori e dei soci deriva, in sostanza, da una obbligazione tributaria non assolta dalla società: il che può avverarsi soltanto quando l’imposta è stata prima accertata, attraverso un atto valido, nei confronti della stessa società. Si può così comprendere, dunque, quale fosse la reale finalità della norma del “decreto semplificazioni del 2014”: considerare ex lege un atto valido quello notificato anche ad una società estinta, al fine di poter poi agire nei confronti dei soci, dei liquidatori ex amministratori della stessa (i veri destinatari della disposizione). Va notato, comunque, che la responsabilità di liquidatori, soci ed ex amministratori si riferisce a debiti tributari sorti entro la cancellazione dal registro delle imprese e non successivamente: la previsione dell'articolo 36 del Dpr 602/1973 non contempla infatti eventuali “sopravvenienze” di debiti tributari nati dopo la cancellazione, diversamente da quanto accade sotto il profilo civilistico (articolo 2495 del Codice civile e Cassazione a Sezioni unite 6070/2013).
I punti chiave
1 - La norma del 2014
L’articolo 28 del Dlgs 175/2014 ha stabilito che ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, l’estinzione della società di cui all'articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese. È una disposizione che recentemente ha superato il vaglio di legittimità (Corte costituzionale 142/2020).
2 - L’atto autonomo
La Cassazione, con l’ordinanza 28401/2020, ha stabilito che la responsabilità dei liquidatori, dei soci ed ex amministratori di una società cancellata va accertata con apposito e ulteriore atto rispetto a quello della società. Infatti, l’articolo 36 del Dpr 602/1973 prevede che l’atto nei confronti di tali soggetti è un atto autonomo rispetto a quello della società e che va motivato.
3 - Il termine decennale
Secondo la Cassazione, l’atto motivato con cui l’Agenzia contesta la responsabilità prevista nell’articolo 36 del Dpr 602/73, a carico di soci, ex amministratori e liquidatori, deve essere notificato entro 10 anni (è una obbligazione civilistica). Il termine decorre da quando la pretesa a nome della società è stata posta in riscossione e si è avuta certezza dell’inadempimento.

