Con riferimento alle assemblee societarie, che siano convocate entro il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 106 Dl 18/20. A prevederlo sono le bozze del Dl Agosto approvato «salvo intese tecniche» dal Consiglio dei ministri del 7 agosto.

La norma concerne le assemblee delle Spa, delle accomandite per azioni, delle Srl, delle cooperative e delle mutue assicuratrici. È peraltro pacifico che il riferimento dell’articolo 106 Dl 18/20 alle sole assemblee è da intendere estensibile anche alle riunioni di altri organi collegiali, come il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.

Prorogare la vigenza dell’articolo 106 Dl 18/20 significa quindi:

Opoter approvare i bilanci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;

Opoter svolgere le assemblee in full audio/video conference, e cioè senza che vi sia un “luogo di riunione” e senza la presenza nel medesimo luogo del presidente e del segretario dell'assemblea;

O poter utilizzare il voto in via elettronica o per corrispondenza anche se non contemplato in statuto;

Opoter obbligare alla partecipazione all’assemblea mediante il rilascio di una delega al “rappresentante designato” nelle assemblee delle Spa quotate (oppure ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione), delle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, delle banche popolari, delle banche di credito cooperativo, delle cooperative e delle mutue assicuratrici.

La norma del Dl agosto che espressamente proroga la vigenza dell’articolo 106 Dl 18/20 mette dunque fine a ogni discussione che, sul punto, si era sviluppata a valle dell’emanazione del Dl 83/20, con il quale è stato disposto il prolungamento dello “stato di emergenza” causato dal Covid-19. L’articolo 1, comma 3, Dl 83/20, dispone, infatti, la proroga al 15 ottobre 2020 dei «termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1» al decreto medesimo. Tra queste, non si trova però l’articolo 106, Dl 18/20 quando invece, tra le «disposizioni legislative di cui all’allegato 1», si trova l’articolo 73, Dl 18/20, il cui comma 4 stabilisce che associazioni, fondazioni e società «che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità». Ora, la proroga della norma di cui all’articolo 73 e non di quella di cui all’articolo 106 poteva senz’altro interpretarsi nel senso che, fino al 15 ottobre 2020, resta legittimo svolgere le assemblee in modalità di totale audio/video conferenza. Tuttavia, se così si interpretava l’effetto del Dl 83/20 sugli articoli 73 e 106 del Dl 18/20 ne usciva che – a meno di un’interpretazione “acrobatica” dell’articolo 106 – non avrebbe più potuto essere utilizzata la normativa dell’articolo 106 non riprodotta dall’articolo 73 (approvazione del bilancio entro sei mesi e rappresentante designato). Con il Dl agosto la tematica si può archiviare.

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