La “storia” del contributo a fondo perduto dovrebbe costituire un paradigma per i futuri provvedimenti agevolativi. Se si sceglie la speditezza di istanze e versamenti (decisione molto saggia vista la situazione), la parola d'ordine deve essere “semplicità”. Così non
è stato, ci sembra, per le imprese “a fine corsa” o neocostituite. Eri in liquidazione al 31 gennaio 2020? Hai cessato la partita IVA prima dell'invio dell'istanza o l'hai aperta dopo il 30 aprile 2020? Il contributo non ti spetta. Questo è semplice, il resto è filosofia che crea solo problemi. Le estrazioni dei soggetti ammissibili le fanno i computer, quindi discriminazioni basate su criteri qualitativi e non quantitativi (come sanno bene le case di software) vanno rigettati.
Sul concetto di “fatturato” si è letto e si è scritto di tutto, a dimostrazione che occorre utilizzare termini che hanno una definizione già consolidata nel sistema e non avventurarsi in territori inesplorati (vedi gli immobili unifamiliari e plurifamiliari del 110%). Qui, purtroppo, anche l'Agenzia ha scelto una strada tortuosa. A nostro avviso la scelta era semplice: hai fatturato? Si considera. Non interessa “cosa” hai fatturato, ma semplicemente se l'operazione è stata certificata o meno, anche perché si parla del passato (aprile 2019 e 2020 con fatture in grandissima parte transitate per lo SDI) e il passato nessuno lo cambia. Questo, per un computer, è semplice. Dover individuare cosa non è stato certificato ma va comunque considerato e cosa è stato fatturato ma - non costituendo “ricavo” – non va considerato significa creare problemi, come dimostrano le cessioni di beni ammortizzabili. Non è così che si ha certezza del diritto e si evitano i problemi attuali e futuri. Prima di individuare delle soluzioni che potrebbero essere perfette da un punto di vista giuridico ma inapplicabili da un software ci si dovrebbe fermare a riflettere. Così come quando si introducono delle semplificazioni territoriali e non si è pronti a definire con esattezza le zone interessate.
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