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Superbonus del 110%, il general contractor è un operatore economico indipendente

Il condominio resta l’unico soggetto formalmente e sostanzialmente debitore, che sostiene tutte le spese detraibili (comprese quelle dei professionisti) e l’unico soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta e tutti gli adempimenti connessi

di Silvio Rivetti

La domanda

Per il superbonus del 110%, il general contractor paga le fatture dei tecnici e concede lo sconto in fattura al condominio. I tecnici fatturano al condominio, cioè al committente, ma vengono pagati dal general contractor, che riaddebita il costo al condominio come articolo 15, decreto Iva, Dpr 633/1972. Il general contractor deve operare la ritenuta del 20% sulla fattura dei tecnici? Se sì, il committente condominio deve predisporre certificazione unica e modello 770 l’anno successivo?
A. N. – Ancona

L’operazione meriterebbe forse di essere meglio inquadrata, innanzitutto in punto fatturazione. Al riguardo, non appare corretto che il general contractor paghi i professionisti e poi riaddebiti l’eborso al condominio a titolo di rimborso spese, ai sensi dell’rticolo 15 comma 1, n. 3), del decreto Iva, Dpr 633/1972. Il general contractor, infatti, non opera come mero rappresentante o sostituto del condominio committente, che anticipa spese in nome e per conto della parte che rappresenta o sostituisce, ma è un operatore economico indipendente a tutti gli effetti, il quale, in forza di contratto di appalto, esegue i lavori edili a favore del condominio e provvede a tutti gli adempimenti necessari. Se dunque i professionisti fatturano al condominio committente, il modo più corretto per sgravare quest’ultimo dall’incombenza del relativo pagamento sarà quello di prevedere, con apposita pattuizione, che il general contractor s’impegni ad anticipare il pagamento di tutte le spese ai fornitori connesse al superbonus del 110%, che vengano eventualmente fatturate al condominio in via diretta (con puntuale previsione che i pagamenti ai professionisti avvengano al netto della ritenuta d’acconto). Resta fermo il successivo riaddebito al condominio stesso, in sede di Sal (stato avanzamento lavori) o di pagamento integrale finale. In questo modo, è possibile concludere che il condominio resterà l’unico soggetto formalmente e sostanzialmente debitore, che sostiene tutte le spese detraibili (comprese quelle dei professionisti); e l’unico soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta e tutti gli adempimenti connessi.

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