Superbonus compatibile con i contributi sisma
La risoluzione 28/E: possibile accedere al 110% anche per gli immobili ricostruiti dopo il 1980
Il superbonus e il sismabonus sono pienamente compatibili con i contributi erogati per la ricostruzione post terremoto. Anche se vanno rispettati alcuni paletti.
L’agenzia delle Entrate, nella risoluzione 28/E, affronta un tema strategico per la buona riuscita delle operazioni collegate al 110%, soprattutto in alcune aree del paese. Chiarendo, in modo puntuale, quali sono le regole di ingaggio da seguire per i fabbricati colpiti da terremoto.
Il primo riferimento da considerare è la risposta a interpello n. 61/2019. Qui, in materia di sismabonus, si legge che il diritto alla detrazione «non viene meno anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale in precedenza sono stati concessi contributi pubblici».
In quel documento si afferma che i due strumenti servono a raggiungere obiettivi diversi e si possono, per questo, combinare. Il contributo pubblico è riconosciuto per finanziare interventi indispensabili per il ripristino dell’edificio danneggiato o distrutto da un terremoto. Mentre il sismabonus serve a realizzare opere utili al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell’edificio.
Resta fermo il fatto che le detrazioni spettano per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso. In caso di erogazione di contributi o sovvenzioni, queste somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute, prima di calcolare la detrazione: si guarda, insomma, alle spese rimaste effettivamente a carico.
Questo schema si ritrova in diverse ordinanze collegate a eventi sismici: ad esempio, per il terremoto del 2009 e per quelli del 2016 e 2017. Così adesso, in materia di 110%, l’Agenzia spiega che il meccanismo è lo stesso. Le agevolazioni si applicano «a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso». Nel caso di interventi già effettuati e finanziati con contributi pubblici, l’agevolazione si applica «con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento».
Quindi, andando a uno dei casi più frequenti nella pratica, «è possibile fruire del sismabonus o del superbonus anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici quale, ad esempio, quello del 23 novembre 1980».
Questo schema ha un effetto. Se il contributo viene erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento principale, mentre restano a carico del contribuente solo le spese per le opere di completamento (ad esempio, la tinteggiatura), è possibile incassare la detrazione anche solo per questa parte che, se scollegata dall’intervento principale, non godrebbe di agevolazioni.