Incrocio di date per gli incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali realizzate attraverso fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda. Il Ddl Bilancio 2021 (ora all’esame della Camera) introduce un nuovo incentivo per le operazioni di aggregazione aziendale deliberate nel corso del 2021, che consiste nella possibilità di convertire in crediti d’imposta le imposte anticipate (Dta: deferred tax asset), su perdite fiscali e deduzioni Ace, a fronte del pagamento di una commissione pari al 25% delle Dta da convertire. L’importo massimo di Dta convertibili è pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti all’operazione (o del solo conferente in caso di conferimento), senza considerare il soggetto con attività di importo maggiore.
Il nuovo incentivo è cumulabile con il bonus aggregazioni, introdotto dall’articolo 11 del decreto crescita (Dl 34/2019), che invece consiste nel riconoscimento ai fini fiscali, entro il limite di cinque milioni di euro, del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell’imputazione del disavanzo da concambio (in caso di fusioni o scissioni) o dell’iscrizione dei maggiori valori nel bilancio del conferitario (in caso di conferimento d’azienda).
Il bonus aggregazioni del Dl 34 riguarda le operazioni di aggregazione aziendale “realizzate” dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2022 e, pertanto, si può combinare con la possibilità di convertire le Dta, che riguarda le operazioni “deliberate” dall’assemblea dei soci tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2021.
Il nuovo incentivo è quindi ancorato alla delibera assembleare, consentendo pertanto che l’operazione possa essere perfezionata (con stipula e iscrizione dell’atto di fusione, di scissione e di conferimento), e quindi acquisire efficacia giuridica, anche successivamente al 31 dicembre 2021.
Peraltro, mentre la data in cui l’operazione è deliberata rileva ai fini della spettanza del beneficio, la data di efficacia giuridica rileva ai fini della decorrenza e quantificazione del bonus. È previsto infatti che la trasformazione delle Dta in credito d’imposta avvenga per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni aggregazione e per i restanti tre quarti al primo giorno dell’esercizio successivo.
Sempre alla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione si fa riferimento per individuare le perdite e l’Ace monetizzabili con il tax credit, che sono quelle in essere nell’esercizio precedente la data di efficacia dell’aggregazione. Pertanto, ipotizzando una fusione deliberata tra due soggetti nel corso del 2021, ma con efficacia giuridica nel corso del 2022, le Dta convertibili saranno quelle esistenti alla data del 31 dicembre 2021 (in caso di esercizio solare).
Per fruire dell’agevolazione è richiesto che le società partecipanti all’operazione di aggregazione rispettino i medesimi requisiti “di indipendenza” previsti per il bonus-aggregazioni, che devono sussistere anche nei due anni precedenti alla data dell’operazione. Tuttavia il bonus spetta anche per le integrazioni tra soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo, a condizione che tale controllo sia stato acquisito nel corso del 2021 ed entro un anno dall’acquisizione del controllo l’operazione di aggregazione abbia efficacia giuridica. In sostanza rientra nell’ambito dell’incentivo l’acquisto di una partecipazione in una società target effettuato nel corso del 2021, seguito dalla fusione della target nella società acquirente.
La trasformazione in credito d’imposta - che può essere utilizzato in compensazione in F24, ceduto a terzi o chiesto a rimborso - avviene in due momenti: un quarto dell’importo complessivo di Dta è trasformato alla data di efficacia giuridica dell’operazione e i restanti tre quarti al primo giorno dell’esercizio successivo.
Anche il versamento della commissione del 25% avviene in due rate: 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione e 60% entro i primi trenta giorni dell’esercizio successivo. La commissione è deducibile ai fini delle Ires ed Irap “per cassa”.

