La domanda

Un lavoratore ha fatto causa al proprio datore di lavoro per ottenere il pagamento di competenze non pagate tra cui il Tfr, che il datore di lavoro non ha pagato a causa di una grave crisi finanziaria. Al datore di lavoro è stato poi notificato un decreto ingiuntivo. Successivamente le parti in causa, tramite assistenza dei rispettivi legali, si sono accordate e hanno stipulato un atto di transazione extragiudiziale a chiusura della vertenza prevedendo il pagamento di una somma complessiva da corrispondere suddivisa in 30 rate mensili. L’accordo di transazione ha qualificato tutte le somme come risarcimento danni con un importo dovuto totale più elevato rispetto al debito originario e senza specifica distinzione dei vari titoli. È legittimo cambiare il titolo alle somme dovute che le parti stanno qualificando in risarcimento del danno mentre erano dovute a titoli differente. Sulle somme corrisposte devono essere applicate dal datore di lavoro le ritenute fiscali in qualità di sostituto di imposta? Le somme corrisposte devono essere certificate? Quali conseguenze per il datore di lavoro che non applica le ritenute e non certifica con CU?
M. C. - Cagliari

Il presupposto che ha introdotto la controversia fra datore di lavoro e dipendente riguarda il mancato pagamento di importi stipendiali e accessori vari, a rilevanza reddituale. Il successivo accordo transattivo non può prescindere da questo dato di fatto e, pur valorizzando il principio dell’autonomia contrattuale, occorre che la transazione nella quantificazione degli importi concordati contenga un riferimento ancorché parziale ai motivi che l’hanno causata. Nel contempo nulla vieta che si possa...

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