Il Dm 14 maggio 2018 all’articolo 4, comma 6, in tema di transfer pricing, precisa che qualora un’impresa abbia utilizzato un metodo «congruo» per valorizzare le transazioni, l’agenzia delle Entrate deve basare la propria verifica fiscale tenendo conto di tale metodo. La normativa definisce, quindi, una chiara priorità a favore del metodo utilizzato dal contribuente. Tuttavia, affinchè detta regola risulti valida, il metodo in questione deve essere il «più appropriato alle circostanze del caso» (...
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