La domanda

Vorrei avere chiarimenti in merito alla modifica introdotta dall’articolo 12 del Dlgs 186/2025 al comma 3 dell’articolo 9 del Dpr 633/72. In particolare, al comma 3 sono state aggiunte le parole «anche se resi da intermediari». Si chiede di sapere quali siano gli effetti di questa modifica. Ci sono impatti diversi per i trasportatori (codice Ateco: 49.41.00) e gli spedizionieri (codice Ateco: 52.26.02)? Sia gli spedizionieri che i trasportatori potranno usufruire della non imponibilità quando non operano direttamente con l’esportatore, il titolare del regime di transito, l’importatore, il destinatario dei beni, il prestatore di servizi di spedizione?
A. P. - Prato

Il Dlgs 186 del 2025, modificando l’articolo 9, comma 3, Dpr 633/1972 ha esteso il regime di non imponibilità Iva ai servizi di trasporto internazionale resi all’esportatore (o titolare del regime di transito, importatore, destinatario dei beni o prestatore dei servizi di spedizione), inclusi i servizi doganali, anche se svolti da intermediari. Dalla relazione illustrativa al decreto si evince che l’intervento normativo è dettato dalla necessità di superare i dubbi interpretativi legati alla precedente...

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