1. In sintesi
Dal 15 giugno 2026 all’atto di ciascun pagamento occorre fare una verifica preventiva telematica interrogando la banca dati degli agenti della riscossione circa la presenza di cartelle di pagamento non pagate da parte dei beneficiari. Vi sono tenute le pubbliche amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica che effettuano pagamenti a favore dei propri fornitori liberi professionisti. I soggetti tenuti alla verifica preventiva telematica si collegano al servizio dell’agenzia delle Entrate riscossione nell’area dedicata del portale www.acquistinretepa.it, prima di effettuare il pagamento.
2. Le nuove norme di riferimento
A partire dal 1° gennaio 2026 le Pubbliche amministrazioni devono tenere conto delle novità che hanno interessato l’articolo 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del Dpr 602/1973, in particolare dei commi 1-bis e 1-ter, introdotti, rispettivamente, dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 84) e dalla legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 725), con le modifiche del decreto Fiscale 2026 (articolo 2-ter).
L’entrata in vigore delle due disposizioni è differente: per i controlli sui pagamenti a favore di dipendenti si applica dal 1° gennaio (vedi Pagamenti della Pa ai dipendenti), come effettuare le nuove verifiche telematiche e per i pagamenti a favore di professionisti dal 15 giugno 2026.
Ci concentriamo sulle questioni che attengono la posizione dei professionisti destinatari dei pagamenti.
La disposizione di base, al comma 1 dell’articolo 48-bis, prevede infatti che a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito regolamento, le amministrazioni pubbliche (cfr. articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001) e le società a prevalente partecipazione pubblica (poi limitato alle società a totale partecipazione pubblica dall’articolo 2 del Dm 40/2008), prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La norma prevede l’inapplicabilità della disposizione in alcuni casi specifici quali pagamenti diretti: alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca (articolo 12-sexies del Dl 306/1992, ovvero della legge 575/1965); aziende o società che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 601/1973); ai risparmiatori (articolo 1, comma 494, della 145/2018), che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
Occorre evidenziare che l’articolo 4, comma 4, del decreto Milleproroghe 2026 ha rinviato al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Dlgs 33/2025, per cui si deve ritenere che dal 15 giugno 2026 viene confermata l’entrata in vigore della riduzione a zero euro della soglia per le verifiche di cui all’articolo 48-bis Dpr 602/1973 da porre a carico dei professionisti.
Si ricorda che la norma di riferimento oggetto di esame ai fini applicativi, era stata oggetto di modifica ad opera dell’articolo 1 commi 986-988 della legge Bilancio 2018 che, a decorrere dai pagamenti dal 01/03/2018, ha abbassato da 10.000 euro a 5.000 euro la soglia per i controlli e alzato il termine da 30 a 60 giorni di attesa della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi dell’Agente della riscossione dopo il blocco del pagamento in riferimento all’inadempienza derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.
3. Le regole operative
In passato sull’argomento si erano formati specifici orientamenti in base alla prassi da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze, che andranno valutati alla luce delle nuove regole, ma che, in linea generale, potranno sempre costituire specifici principi applicativi sulle casistiche di carattere generale.
La prassi Mef – Rgs sulle verifiche preventive telematiche
- Circolare 13 del 21 marzo 2018
- Circolare 27 del 23 novembre 2011
- Circolare 29 dell’8 ottobre 2009
- Circolare 22 del 29 lulgio2008
Nel frattempo il ministero della Giustizia con la circolare del 17 marzo 2026, è intervenuto sull’argomento ed ha affermato che la nuova previsione amplia la portata della disciplina previgente: in base alle regole ordinarie il controllo poteva comportare solo una sospensione del pagamento in caso di inadempienza superiore a 5.000, invece la disposizione operativa dal 15 giugno 2026 per i professionisti introduce lo scomputo immediato del compenso da quanto dovuto ed erogabile al soggetto.
Le modalità di effettuazione delle verifiche preventive telematiche di cui al comma 1 dell’articolo 48-bis, hanno trovato attuazione ad opera del decreto Mef 40 del 18 gennaio 2008 che resta a riferimento delle procedure relative anche in conseguenza delle innovazioni normative ed oggi è possibile attraverso il servizio gestito dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, nell’area dedicata del portale www.acquistinretepa.it. Il Servizio consente di reperire le informazioni necessarie a effettuare o sospendere il pagamento al beneficiario attraverso la verifica della presenza di inadempimenti del beneficiario stesso.
Gli step della procedura di verifica:
- effettuato il login all’interno del cruscotto dell’area personale nella sezione servizi (l’utente deve essere preventivamente registrato), è disponibile il link “Verifica inadempimenti” per accedere al sistema;
- l’operatore di verifica inoltra la richiesta, inserendo il codice fiscale del beneficiario, l’importo da corrispondere e il numero identificativo del pagamento da effettuare (ad esempio il numero dell’ordinativo di pagamento o di protocollo attribuito dall’Amministrazione al pagamento) oppure caricando un file (c.d. “verifica massiva inadempimenti”);
- se il beneficiario non risulta inadempiente, l’Amministrazione potrà erogare le somme spettanti; l’operatore di verifica potrà stampare e conservare nel fascicolo del procedimento di pagamento una liberatoria contenente gli estremi del controllo effettuato;
- se invece il beneficiario risulta inadempiente, il Servizio metterà a disposizione dell’operatore di verifica le informazioni utili ai fini della sospensione del pagamento entro i 5 giorni successivi alla richiesta. In particolare, saranno segnalati i riferimenti dell’Agente della Riscossione presso cui sono stati rilevati gli inadempimenti del Beneficiario e l’importo totale da sospendere comprensivo degli interessi di mora dovuti e delle spese di esecuzione. In tal caso, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento dell’importo comunicato per i 60 giorni successivi alla data di interrogazione, mentre potrà liquidare immediatamente la parte eccedente, ove presente;
- sarà l’agente della riscossione ad attivarsi nei confronti dell’Amministrazione e del Beneficiario per il recupero delle somme;
- trascorsi i termini di 5 giorni senza la comunicazione delle informazioni utili ai fini della sospensione del pagamento, ovvero trascorsi i 60 giorni della sospensione senza la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi da parte dell’Agente della Riscossione, la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento delle somme al beneficiario.
4. Le procedure speciali per le nuove verifiche sui professionisti
In riferimento alle verifiche sui pagamenti ai professionisti, a decorrere dal 15 giugno 2026, vi sono però delle previsioni differenti sull’esito della verifica che dovranno infatti trovare specifica conferma o indicazione operativo / applicativa. Si afferma infatti che se dalla verifica risulta che il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro, le Pa debitrici devono procedere direttamente, in base al semplice esito della verifica, al pagamento in favore dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica e per il residuo in favore del beneficiario (solo dove, estinto il debito verso l’agente della riscossione, risulti una eccedenza a favore del professionista).
Quindi non è immediatamente applicabile, almeno sulla base della norma, l’attesa dell’avvio del procedimento che prevede l’intervento dell’agente della riscossione con la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi e quindi la pubblica amministrazione debitrice deve provvedere al pagamento autonomamente e immediatamente, non dovendo attendere ulteriori atti rispetto al semplice esito della verifica che evidenzia il debito per cartelle non inferiore a 5.000 euro. Sul punto sono certamente necessari specifici chiarimenti operativi e certamente anche i sistemi di verifica e di risposta nelle piattaforme dedicate verranno adeguati alla differente fattispecie rispetto alla casistica ordinaria.
Quello che preoccupa è che la data di decorrenza di applicabilità della novità in capo alle amministrazioni debitrici dei compensi è imminente e non vi sono evidenti indicazioni sul punto.
5. Effetti della rottamazione quinquies sulla procedura
Occorre rammentare che l’articolo 1, commi da 82 a 101 della legge di Bilancio 2026, ha dato avvio alla procedura di rottamazione delle cartelle di pagamento definita “rottamazione quinquies”.
Vi si prevede che a seguito della presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, relativamente ai carichi definibili che ne sono oggetto, oltre al resto, il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis Dpr 602/1973.
Nelle Faq pubblicate nel proprio sito da parte dell’agenzia delle Entrate – Riscossione relative alla Definizione Agevolata “Rottamazione-quinquies” si confermano i benefici prodotti in merito alla condizione di inadempienza dei soggetti (Faq n. 11). Tuttavia la circostanza che un soggetto possa avere aderito alla procedura di rottamazione e possa dimostrarlo alla Pubblica amministrazione che deve disporre un pagamento a suo beneficio, non produce alcun effetto nelle attività di verifica che la stessa Amministrazione deve effettuare. Con ciò si intende affermare che l’assenza di inadempimenti e il blocco degli effetti di questi, a causa della domanda di rottamazione, deve essere oggetto di valutazione unicamente da parte dell’agente della riscossione posto che se la domanda di rottamazione risulterà efficace non verrà comunicato il blocco del pagamento a seguito della verifica preventiva telematica ordinariamente effettuata.
6. I pagamenti ai professionisti: applicazione nuove regole dal 15 giugno 2025
Non sono compresi nella riduzione della soglia portata a 2.500 euro per i dipendenti dal 1° gennaio 2026 (dall’articolo 1, comma 84 della legge 207/2024), i pagamenti a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva per le fatture da loro emesse a carico delle pubbliche amministrazioni. Per essi, almeno fino al 14 giugno 2026, dovrà unicamente tenersi conto della soglia ordinaria fino a 5.000 euro.
Solo successivamente a tale data i pagamenti in questione, risentiranno della novità portata dall’articolo 1, comma 725 della legge di Bilancio 2026, come modificato dall’articolo 2-ter del Decreto legge 38/2026.
Dal 15 giugno 2025, le norme citate prevedono, la modifica dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 con l’inserimento del comma 1-ter. La nuova disposizione stabilisce che i pagamenti dei compensi e delle altre somme dovute a soggetti esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, quindi liberi professionisti che producono attività e redditi di lavoro autonomo abituale (articolo 54 del Dpr 917/1986), devono essere sottoposti alla verifica preventiva telematica anche se il pagamento riguarda importi inferiori a 5.000 euro.
La peculiarità rispetto alla disposizione generale è l’assenza di una soglia in riferimento ai pagamenti da effettuare.
Prima della modifica operata dal decreto Fiscale operava anche l’assenza di un valore di scopertura dal quale l’agente della riscossione potesse attivare il blocco del pagamento in risposta alla verifica preventiva telematica della pubblica amministrazione che dispone il pagamento; infatti la verifica, secondo una prima versione della norma ormai superata, si legava alla circostanza per cui il beneficiario potesse risultare inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare. Invece l’attuale versione della disposizione provoca il blocco del pagamento a favore del professionista solo se il debito complessivo per cartelle di pagamento raggiunge l’ammontare complessivo pari ad almeno 5.000 euro.
Esempio
Un professionista deve percepire un compenso netto da ritenuta di 4.000 euro e la pubblica amministrazione committente da avvio al pagamento il 20 giugno 2026 operando la verifica preventiva telematica. Il professionista ha un debito per cartelle di pagamento complessivo pari a 4.500 euro Non giunge la segnalazione di blocco perché il totale delle cartelle non raggiunge l’importo di 5.000 euro. Il pagamento di 4.000 euro verrà interamente effettuato a favore del professionista
In presenza di inadempimenti su cartelle di pagamento presso l’agente della riscossione che dovessero risultare dalla verifica preventiva telematica, la pubblica amministrazione provvederà ad effettuare il ridetto pagamento direttamente a favore dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica e a favore del professionista beneficiario per l’ammontare del compenso eventualmente eccedente il debito presso l’Agente della riscossione.
Esempio
Un professionista deve percepire un compenso netto da ritenuta di 2.000 euro e la pubblica amministrazione committente da avvio al pagamento il 16 giugno 2026 operando la verifica preventiva telematica. Giunge la segnalazione di blocco per esistenza di cartelle almeno pari a 5.000 euro. Il pagamento di 2.000 euro verrà interamente effettuato a favore di AdER posto che non vi sarà un residuo disponibile a favore del professionista
Per la fattispecie si dovrebbero applicare le medesime procedure previste dal decreto Mef 40/2008 come integrato dalle varie disposizioni di modifica anche se la precisazione per cui l’amministrazione deve procedere direttamente al pagamento semplicemente in base all’esito della verifica fa sorgere certamente alcuni dubbi operativi che porterebbero a ritenere il procedimento sui professionisti differente da quelli per le altre verifiche telematiche. Posto che l’operatività delle nuove regole è differita al 15 giugno 2026 occorrerà verificare l’evoluzione normativa per stabilire il comportamento effettivo che le pubbliche amministrazioni debitrici dovranno tenere per questi specifici casi con particolare riferimento anche alla possibilità di escludere i rimborsi dalla verifica o comunque se non dalla verifica, dall’erogazione a favore dell’agente della riscossione.
La circolare del ministero della Giustizia del 17 marzo 2026, in linea con l’esempio precedente, ha affermato che le verifiche secondo la nuova impostazione, interesseranno a tutti i pagamenti da effettuare dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di effettuazione della prestazione o della fatturazione da parte del prestatore. Il 15 giugno 2026 costituisce pertanto data spartiacque, in base al criterio di cassa da cui far derivare i controlli in questione che potranno costituire una falcidia sui crediti anche non particolarmente rilevanti ed anche risalenti nel tempo dei professionisti verso le pubbliche amministrazioni.
7. Aspetti da chiarire sulla casistica soggettiva e oggettiva delle verifiche
Sul tema, allo stato attuale, non mancano criticità interpretative che impattano sui profili soggettivi e oggettivi. L’imminenza dell’entrata in vigore, operativamente parlando, rende ancora più pressante la tematica dell’urgenza di chiarimenti sull’adempimento.
I rimborsi spese non tassati
Si deve ritenere che, stante la genericità del riferimento all’articolo 54 del Tuir, che ricomprende le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti dal professionista, nella determinazione della somma da sottoporre a verifica, con conseguente eventuale pagamento a favore dell’agente della riscossione, non possano essere escluse le somme rimborsate che non sono soggette a ritenuta alla fonte e che non costituiscono base imponibile a livello fiscale. Ciò in quanto, in base a un’interpretazione letterale, la nuova regola dovrebbe applicarsi anche ai rimborsi delle spese non tassabili dal momento che la disposizione fa riferimento «alle somme di cui all’articolo 54» del Tuir. L’articolo 54 prevede al comma 2, lett. b), che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte e professione per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente. Quindi, nel caso in cui un professionista abbia fatturato nei confronti di una Pa un importo avente ad oggetto esclusivamente spese relative all’esecuzione dell’incarico, non tassabili in quanto addebitate analiticamente, la nuova regola dell’articolo 48-bis senza soglia dovrà trovare applicazione essendo a tale proposito irrilevante, in questo caso, che le somme da pagare abbiano natura di rimborsi spese e che non concorrano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.
I rimborsi di spese anticipate in nome e per conto
Pare invece potersi sostenere che la norma non è applicabile ai rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente e quindi queste non debbano essere sottoposte a controllo (neppure per la soglia di 5.000 euro. Infatti, la disposizione fa riferimento al pagamento delle somme di cui all’articolo 54 del Tuir e le spese anticipate in nome e per conto del cliente non rientrano in questa disposizione.
I pagamenti a favore dei professionisti forfettari.
In base alla formulazione letterale della norma, che contiene unicamente il riferimento all’articolo 54 del Tuir, non dovrebbero rientrare nella disposizione delle somme da sottoporre a verifica senza soglia, i pagamenti dovuti ai liberi professionisti che operano in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 -89 della legge 190/2014). Sul punto nulla dice anche la relazione governativa al provvedimento la quale si limita ad affermare che sono interessati alla nuova disposizione le persone fisiche o società che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo, intellettuale o tecnico, diverse dall’impresa, come avvocati, architetti, commercialisti, ingegneri, consulenti, artisti, che operano con partita Iva e rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo (articolo 54 Tuir). Non è certamente chiaro il motivo e la ratio dell’esclusione, ma l’interpretazione letterale, stante l’esplicito riferimento delimitato di applicazione lascia pertanto desumere che le verifiche verso tali soggetti in regime speciale forfettario debba rimanere ancorate alla soglia ordinaria di 5.000 euro, così come pare potersi affermare anche per il caso delle Società fra professionisti (costituite in forma di società di capitali), posto che producono redditi d’impresa e non di lavoro autonomo.
8. Alcune riflessioni
Le modifiche introdotte dal decreto fiscale hanno reso meno impattante per i professionisti la portata della disposizione e maggiormente conforme alle altre casistiche dell’articolo 48-bis, senza tuttavia eliminare la disparità rispetto agli altri soggetti creditori delle pubbliche amministrazioni.
L’impostazione del controllo senza soglia sul pagamento produce un aggravamento del procedimento sulle pubbliche amministrazioni committenti con potenziali effetti di rallentamento dei tempi di pagamento (con contrasto con gli obblighi ed i termini di legge) ed espone i professionisti al rischio di prelievi ingiustificati in considerazione della presenza di cartelle di pagamento le quali potrebbero essere viziate dal presupposto di esistenza o di esigibilità (ad esempio perché con notifica erronea o addirittura assente o per una pretesa inesistente), senza alcuna tutela difensiva dell’interessato.


