16 maggio
Versamento addizionale su compensi a titolo di bonus e stock options
Termine ultimo per il versamento addizionale su compensi a titolo di bonus e stock options.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973).
Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine ultimo per il versamento dell'addizionale sui compensi corrisposti il mese precedente sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; 1601 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia; 1901 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna; 1920 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta; 1301 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione; 1684 - Addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e stock options di cui all'articolo 33 del dl 78/2010, versamento in autotassazione.
Mensile
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DL del 31-05-2010, n. 78 - Articolo 32
Agenzia Entrate, RIS del 04-01-2011, n. 1/E
DL del 06-07-2011, n. 98 - Articolo 23
Agenzia Entrate, CIR del 05-08-2011, n. 41/E
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


