16 marzo
Versamento del saldo Iva annuale
Scade oggi il termine per il versamento del saldo Iva annuale.
Sono tenuti all'adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime Iva.
Termine ultimo per il versamento, in unica soluzione o come prima rata (massimo 10 rate), dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione Iva annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, in un’unica soluzione entro oggi o a rate maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Si può anche versare in un’unica soluzione entro il 30 giugno con lo 0,40% in più per ogni mese (o frazione) successivi al 16 marzo o rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando prima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese (o frazione) successivi al 16 marzo e poi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Il saldo Iva relativo all’intero periodo d’imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale effettuata nel quadro VL della dichiarazione.
Codice tributo: nella sezione «Erario» del modello F24 va indicato il codice tributo 6099. Questo codice si utilizza anche qualora dalla dichiarazione Iva 2026 scaturisca un saldo Iva a credito; in questo caso, va compilata la colonna «importi a credito», che il contribuente intende utilizzare in compensazione con altri debiti tributari/contributivi; nello spazio «anno di riferimento» va indicato 2025; la colonna «rateizzazione/Regione/Provincia/mese riferimento» si compila indicando il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate prescelte, e nella colonna «importi a debito versati» va riportato l’importo dell’Iva a debito.
Annuale
CGUE, Sez. 3, SEN del 07-03-2024, n. 341 - Integrale
Agenzia Entrate, PRV del 15-01-2025, n. 9491 - Articolo
Agenzia Entrate, PRV del 28-01-2025, n. 21479 - Articolo
Agenzia Entrate, Risposte interpelli del 20-02-2025, n. 42
DPR del 14-10-1999, n. 542 - Articolo 6
Norme e Tributi - 13-03-2020, Pag. 23 - Il Fisco concede una tregua: sospesi controlli e verifiche
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DL del 04-07-2006, n. 223 - Articolo 37
Agenzia Entrate, PRV del 20-06-2002 - Articolo
Min. Finanze, DECR del 31-03-2000 - Articolo 1
Min. Finanze, DECR del 30-03-1998 - Articolo 1
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 20
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 19
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 18
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


