1. In sintesi
Con il provvedimento 259305 del 22 settembre 2026 e la guida operativa del 6 ottobre l’agenzia delle Entrate ha disciplinato e reso disponibile dal 5 ottobre 2026 “Vi.diCo.Web”, il nuovo servizio per il visto di conformità.
Dall’11 gennaio 2027 le comunicazioni per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità (ex articolo 35 del Dlgs 241/1997) dovranno confluire esclusivamente in un modello telematico unico, che ne uniforma struttura e contenuti. Il provvedimento è formalmente emanato in attuazione delle norme sul rafforzamento dei servizi digitali dell’Agenzia (articolo 22 del Dlgs 1/2024), ma i suoi effetti ricadono direttamente sull’operatività degli studi: conoscere in anticipo la struttura del nuovo portale consente di gestire per tempo l’iscrizione, evitare ritardi negli aggiornamenti e impostare correttamente la trasmissione delle garanzie.
La procedura si perfeziona con l’invio delle comunicazioni alla Direzione regionale dell’agenzia delle Entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del professionista; invio che potrà essere effettuato tramite l’apposita area riservata del sito dell’Agenzia autenticandosi con Spid, Cie, Cns oppure, nei casi previsti, con le credenziali Entratel o Fisconline.
2. L’ambito di applicazione e la struttura del servizio
La novità segna un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione dell’Agenzia, riordinando l’intero ciclo di vita della comunicazione, dalla prima iscrizione alle variazioni. Il portale è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia e individua in forma guidata i contenuti da inserire per ciascuna istanza, con i relativi campi anagrafici e professionali.
Attraverso il servizio “Vi.diCo.Web” è possibile:
• predisporre e trasmettere una nuova comunicazione;
• integrare una comunicazione già presentata, sia autonomamente sia a seguito di una specifica richiesta della Direzione regionale competente;
• consultare lo storico delle comunicazioni trasmesse e verificarne lo stato di lavorazione;
• comunicare la rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto di conformità.
Il servizio consente, inoltre, di gestire in modalità telematica le eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti già comunicati alle Entrate.
Nella fase transitoria, fino al 10 gennaio 2027, il nuovo servizio si affianca ai canali già in uso (Pec, raccomandata A/R o consegna a mano), consentendo un graduale passaggio.
Tuttavia, a partire dall’11 gennaio 2027 la trasmissione potrà avvenire esclusivamente tramite il servizio online, che diventerà l’unico canale ammissibile.
Per chi assiste i contribuenti il vantaggio è immediato: le pratiche diventano centralizzate e le informazioni critiche (come lo stato di lavorazione) si troveranno sempre nello stesso punto.
3. I soggetti abilitati e i documenti da inviare
Possono presentare la comunicazione tre categorie di professionisti:
• iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
• iscritti all’albo dei consulenti del lavoro;
• iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Cciaa per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio (o equipollenti) o di diploma di ragioneria.
Il sistema richiede inoltre di specificare la modalità organizzativa, permettendo di selezionare uno o più profili (professionista individuale, socio di un’associazione tra professionisti, socio di una società di servizi, dipendente di una struttura di servizi alle imprese, socio di una Stp).
Prima di procedere all’invio della comunicazione, è necessario allegare la documentazione richiesta dalla normativa. In particolare, devono essere trasmesse:
• copia integrale della garanzia e delle quietanze di pagamento indicate nella comunicazione;
• nel caso di Stp – società tra professionisti, copia dell’eventuale patto parasociale adottato.
Le dichiarazioni previste dall’articolo 21 del Dm 164/1999 (assenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine di appartenenza e possesso dei requisiti dell’articolo 8, comma 1) si rendono direttamente nella procedura. Il professionista può, inoltre, produrre ogni ulteriore documentazione, dichiarazione sostitutiva o autocertificazione ritenuta utile per integrare e completare le informazioni da comunicare all’agenzia delle Entrate. La documentazione deve essere caricata utilizzando file predisposti in uno dei seguenti formati: pdf, p7m, jpg/jpeg o tiff.
Dopo la verifica dei requisiti da parte della Direzione regionale, il professionista è iscritto nell’elenco informatizzato con effetto dalla data di presentazione della comunicazione, e un estratto delle sue informazioni viene pubblicato nella sezione pubblica “Ricerca professionisti abilitati”, che ne rende visibile all’esterno l’abilitazione.
Nel servizio una sezione specifica è dedicata alle garanzie previste dall’articolo 22 del Dm 164/1999.
Chi intende apporre il visto anche sui modelli 730 deve selezionare l’apposito riquadro presente nella stessa sezione.
4. Rinnovi/variazioni, rinunce e consultazione
Il professionista è tenuto a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti precedentemente trasmessi entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. Tra queste rientra il rinnovo della garanzia alla scadenza, da documentare con il nuovo contratto o, se il contratto resta lo stesso, con la quietanza di pagamento.
Il nuovo applicativo incoraggia peraltro il ricorso a soluzioni semplificate: in caso di variazioni, la nuova comunicazione è resa disponibile in modalità precompilata con le informazioni già trasmesse in precedenza. In ogni caso, l’aggiornamento presuppone l’intervento sulle sole informazioni variate, riducendo le tempistiche di digitazione e il rischio di refusi.
Il professionista iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità può inoltre comunicare la rinuncia a tale facoltà, indicando la data dalla quale la stessa ha efficacia.
Infine, nel valutare l’operatività del nuovo portale conviene considerare anche la funzione “Elenco comunicazioni”: da qui è possibile scaricare la ricevuta di presentazione, completare le pratiche in bozza o creare una nuova istanza duplicando i dati dell’ultimo invio.
5. Gli effetti per Agenzia e professionisti
Il servizio supera una gestione delle abilitazioni affidata finora a comunicazioni via Pec, raccomandata A/R o consegna a mano, senza un canale telematico dedicato.
Per l’Agenzia il modello uniforme riduce le anomalie documentali e semplifica l’istruttoria delle Direzioni regionali.
Per gli studi la comunicazione precompilata e lo stato di lavorazione consultabile online rendono più semplice tenere aggiornata la posizione e rispettare il termine di trenta giorni per le variazioni, a cominciare dal rinnovo della garanzia, evitando che un adempimento formale mancato comprometta l’abilitazione.


