La domanda

Qual è per l'Agenzia il significato da attribuire alla previsione contenuta nel nuovo articolo 13-bis del Dlgs 472/1997 – relativo al ravvedimento parziale - con la quale viene stabilito che «nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata»?

L'articolo 13-bis (ravvedimento parziale) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (articolo inserito dall'articolo 4-decies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), dispone quanto segue: «1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate».

Prima dell'introduzione di tale interpretazione autentica, l'agenzia delle Entrate aveva manifestato un orientamento nello stesso senso con la risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011 e le circolari n. 27/E del 2 agosto 2013 e n. 42/E del 12 ottobre 2016, cui si rinvia.

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