Nella determinazione del saldo Iva, da versare il prossimo 16 marzo (salvo eventuali modifiche dell’ultima ora al calendario fiscale), non si deve tener conto dei versamenti sospesi (cioè come se fossero stati versati) a seguito dell’emergenza Covid che, quindi, non confluiscono nel rigo VL38 della dichiarazione Iva 2021 relativo all’imposta dovuta.

Lo scorso anno alcuni contribuenti non hanno versato l’Iva periodica avvalendosi di uno dei provvedimenti agevolativi che sono stati emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Gli importi non pagati dovranno essere indicati nel rigo A16 del modello Iva 2021 (si veda l’articolo).

Nella compilazione del rigo VL30, in colonna 2 occorre indicare l’ammontare dell’Iva periodica dovuta e nella colonna 3 quello dell’Iva effettivamente versata; il rigo VL38 relativo all’ammontare dell’Iva a debito non è influenzato dai versamenti sospesi che, invece, confluiscono nel rigo VL41. Anche l’acconto Iva non versato a dicembre e rateizzato non determina un aumento del saldo al 16 marzo.

Nello stesso rigo VL41, tuttavia, confluiscono anche eventuali versamenti non effettuati che però non sono riconducibili alle norme Covid; la puntuale indicazione degli importi sospesi nel rigo A16 consentirà all’agenzia delle Entrate di distinguere i versamenti omessi da quelli sospesi (legittimamente) e quindi ad inviare comunicazioni di irregolarità solo per i primi.

Il saldo Iva, quindi, va determinato con le regole ordinarie; generalmente, l’Iva derivante dalla dichiarazione coincide con l’Iva relativa all’ultimo trimestre per i contribuenti trimestrali, mentre per i mensili è pari a zero; a meno che non ci siano operazioni particolari che impattano sul saldo stesso.

Questo accade, ad esempio, per coloro che esercitano sia attività imponibili che attività esenti e che, quindi, sono obbligati al calcolo del pro-rata di cui all’articolo 19-bis del Dpr 633/1972; per questi soggetti, la percentuale di detrazione è data dal rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo. Durante l’anno la detrazione avviene, provvisoriamente, con la percentuale dell’anno precedente, salvo poi, in sede di dichiarazione fare il conguaglio e indicare l’importo nel rigo VF 37.

Altra fattispecie che può determinare un conguaglio del saldo Iva diverso, è quella in cui ci siano delle fatture di acquisto ricevute nell’anno 2020 che, però, sono state registrate nell’anno 2021, in apposito sezionale; in questo caso l’Iva detraibile concorrerà a formare il saldo Iva annuale. Diverso è il caso in cui una fattura di acquisto del 2020 sia stata ricevuta nel 2021; in questa ipotesi l’operazione confluirà nella liquidazione Iva del mese di ricevimento o precedente se il documento è pervenuto entro il giorno 15 (articolo 1 del Dpr 100/1998).

Il saldo così determinato deve essere versato il prossimo 16 marzo, in una sola soluzione, in più rate maggiorate degli interessi dello 0,33% mese (massimo fino a novembre) oppure differito al termine di versamento delle imposte dirette (30 giugno o luglio) con la maggiorazione dello 0,40 per ogni mese o frazione.

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