Il recente Dpcm - in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - chiarisce che l’obbligo di pagamento del contributo pari allo 0,5% della base imponibile (introdotto con il comma 5-quinques dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015, in sede di conversione del Dl 34/2019), è posto a carico dello sportivo professionista e non del club che lo ha ingaggiato.
Questa “scelta di campo” da parte del Governo, apparentemente positiva per i club, nasconde una serie di insidie e punti di attenzione da gestire, in qualità di datori di lavoro e di sostituti di imposta.
Il «ruolo attivo» della società sportiva
Innanzitutto è importante ricordare che, come chiarito dall’articolo 2, comma 4,del Dpcm, il mancato o insufficiente versamento del contributo è causa di decadenza dal beneficio, con la conseguente ripresa a tassazione della quota di retribuzione esentata; pertanto, le società sportive che formalmente e legalmente sono parti “terze” rispetto al pagamento del contributo, nella sostanza dovranno ricoprire un “ruolo attivo” per assicurarsi che il pagamento sia effettuato dallo sportivo in maniera corretta e puntuale.
L’impatto negativo che la decadenza dal regime impatriati potrebbe avere sui costi dei club e sulla futura collocazione dello stesso sportivo sul mercato, terrà in allerta il datore di lavoro specialmente nelle contrattazioni calcistiche basate su accordi di ingaggio al netto. Specialmente in tale scenario, i club dovranno assicurarsi che lo sportivo sia diligente nel versare il contributo in oggetto disciplinando questo attraverso una specifica previsione contrattuale e fornendo supporto operativo in sede di pagamento dello stesso.
Le conseguenze del versamento insufficiente
La ripresa a tassazione derivante dall’omesso o insufficiente versamento del contributo si complica ulteriormente nel caso in cui, come spesso accade, lo sportivo professionista sia stato ingaggiato da due o più club nel medesimo anno fiscale.
Infine, ci si domanda se, in ipotesi di omesso/insufficiente pagamento del contributo da parte dello sportivo con la conseguente ripresa a tassazione dei redditi precedentemente esentati, sorga in capo al club “sostituto di imposta” una potenziale esposizione sanzionatoria essendo la violazione direttamente imputabile allo sportivo e non club.
Se il club rimborsa il contributo al tesserato
Altro punto di attenzione per i club è dato dalla gestione amministrativa che sorgerebbe nell’ipotesi in cui lo sportivo richiedesse al datore di lavoro di rimborsargli l’effettivo costo del contributo versato.
In tal caso infatti, come previsto dall’articolo 51 del Dpr 917/1986 e dell’articolo 23 del Dpr 600/1973 tale rimborso sarà soggetto a tassazione e costringerà i club, in qualità di sostituti di imposta, ad effettuare una lordizzazione dell’importo.
Quindi appare evidente che l’impostazione del Dpcm come attualmente formulato genera una serie di conseguenze in capo ai club che meritano di essere oggetto di ulteriori approfondimenti, eventualmente anche da parte del Fisco.

