Contributo dello 0,5% per gli sportivi professionisti impatriati da versare entro il prossimo 15 marzo, procedura on line e decadenza dai benefici in caso di mancati o insufficienti versamenti. Questi sono i principali aspetti operativi che emergono analizzando le previsioni dell’atteso Dpcm con cui sono stati definiti criteri e modalità per il versamento del contributo a seguito dell’adesione al regime fiscale speciale per gli sportivi che si trasferiscono in Italia.
Procediamo con ordine. L’articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, Dlgs 147/2015 prevede un particolare regime tributario applicabile ad atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che operano nelle discipline professionistiche riconosciute dal Coni (calcio, basket, ciclismo, golf) e che, residenti per almeno due anni all’estero, decidono di spostare la residenza fiscale in Italia per svolgervi la propria attività lavorativa.
I campioni dello sport che rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione della norma possono beneficiare di un rilevante risparmio fiscale (comunque inferiore rispetto al regime ordinario per la generalità dei lavoratori impatriati). I redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta in Italia non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’Irpef nella misura del 50 per cento.
Le ricadute sono positive anche per le società sportive che possono contrattualizzare più agevolmente gli sportivi - italiani e stranieri - provenienti dall’estero. La norma agisce di fatto sul “cuneo fiscale” e rende quindi maggiormente sostenibili gli stipendi di atleti e tecnici.
L’adesione al regime comporta il versamento di un “contributo”, pari allo 0,5% della base imponibile, destinato al sostegno dei settori giovanili delle Federazioni di appartenenza. Il Dpcm è intervenuto per disciplinare gli aspetti tecnici riguardanti il versamento delle somme e gli adempimenti connessi. In primo luogo, i soggetti tenuti a versare il contributo sarebbero gli stessi sportivi, non le società sportive datrici di lavoro come pure ci si poteva attendere dalla formulazione generica della normativa primaria. A ciò sembra collegata la previsione per cui il versamento va fatto entro il termine per il saldo dell’Irpef relativa al periodo di imposta di riferimento (per il 2020, il 30 giugno 2021, salvo proroghe). Il pagamento si effettua mediante F24 ed è esclusa la compensazione di crediti fiscali. Inoltre, “contestualmente al versamento”, i “soggetti optanti” comunicano al Dipartimento per lo Sport, tramite apposita procedura online sul sito istituzionale (www.sport.governo.it), l’adesione al regime agevolato, la somma versata, i propri dati identificativi, quelli del datore di lavoro e della federazione sportiva di appartenenza. Il successivo controllo è rimesso all’agenzia delle Entrate che provvede a comunicare a sua volta al Dipartimento per lo Sport, entro 60 giorni dalla scadenza per i versamenti, l’ammontare delle somme ricevute, nonché i dati indicati negli F24.
Quanto ai rapporti già in essere nel periodo d’imposta 2019, per cui le Entrate avevano sostenuto l’inapplicabilità degli incentivi nella circolare 33/E/2020 (in senso critico, da ultimo, Sole 24 Ore del 28 gennaio), il Dpcm ne conferma la validità, ma prescrive il versamento dei relativi contributi entro il 15 marzo 2021. Il Dpcm era atteso da oltre un anno e mezzo, ma la scadenza fissata è vicina e ci si attende sia il provvedimento istitutivo del codice tributo sia la predisposizione dell’apposita sezione per la comunicazione online. La questione va quindi monitorata nel corso delle prossime settimane in modo da poter programmare per tempo i pagamenti, anche perché l’eventuale omesso o insufficiente versamento comporta la decadenza dal beneficio e l’applicazione delle “debite conseguenze di legge” (leggasi: sanzioni).

