Il superbonus del 110% è applicabile anche agli altri interventi di risparmio energetico qualificato, come la sostituzione delle finestre comprensive di infissi, qualora siano realizzati i cosiddetti “interventi trainanti”. La rateazione della detrazione, però, resta di dieci anni, a differenza dei cinque previsti per gli altri interventi indicati dal Dl Rilancio. Inoltre, in alcuni casi, i limiti di spesa previsti dalla disciplina dell’ecobonus “ordinario” sono più elevati di quelli per i nuovi interventi agevolabili al 110%. È quanto emerge da una lettura coordinata delle disposizioni dell’articolo 119 del Dl 34/2020.

Lavori «trainanti» e «collegati»
Gli interventi definiti “trainanti” indicati nel comma 1, ovvero il cappotto termico e la sostituzione di impianti di riscaldamento, possono fruire della detrazione del 110% «da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo».

Per gli interventi “collegati” di cui al comma 2, ovvero tutti quelli previsti dall’articolo 14 del Dl 63/2013 (tra cui, ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi), si applica «l’aliquota prevista dal comma 1», ovvero quella del 110 per cento. Nulla viene invece indicato nel comma 2 in riferimento alla rateazione della detrazione e, quindi, deve ritenersi che la ripartizione rimanga quella prevista dall’articolo 14, comma 1, del Dl 63/2013, che a sua volta richiama l’articolo 1, comma 48, della legge 220/2020, per cui, tra l’altro, la detrazione «è ripartita in dieci quote annuali di pari importo»: tali interventi “collegati”, quindi, ancorché agevolati con aliquota del 110%, mantengono la loro rateazione della detrazione in dieci quote annue.

Sismabonus «base» già in cinque anni
Per gli interventi antisismici di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Dl 63/2013 viene espressamente stabilito dall’articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020 che «l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento», dovendosi quindi ritenere, in assenza di diversa indicazione, che la rateazione rimane quella fissata dall’articolo 16 del Dl 63/2013, ma in questo caso, di fatto, coincide con quella quinquennale prevista dal comma 1 dell’articolo 119 del Dl 34/2020.

Per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi accumulatori, nonché per l’installazione di colonnine di ricarica, sono gli stessi commi 5, 6 e 8 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 ad indicare la rateazione della detrazione in «cinque quote annuali di pari importo». Quindi, soltanto per gli altri interventi “collegati” di risparmio energetico qualificato di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013 (richiamati dal comma 2 dell’articolo 119 del Dl 34/2020) resta la ripartizione in dieci quote annue di pari importo, laddove negli altri casi previsti dall’articolo 119 si applica una rateazione in cinque anni.

Incapienza e cessione dei crediti
Probabilmente sarebbe più logico e semplice allineare i tempi di recupero, ma per farlo serve un ritocco al testo del decreto. Peraltro, di fronte a spese ingenti, una distribuzione in dieci anni di una parte di esse potrebbe - forse - scongiurare qualche ipotesi di incapienza. Sotto il profilo della cessione del credito d’imposta, una durata più lunga dovrebbe invece riflettersi in un minor valore di mercato del bonus.

Limiti di spesa maggiorati
Se la rateazione prevista dal Dl Rilancio è più favorevole di quella stabilita dalla disciplina dell’ecobonus ordinario, la stessa cosa non vale per i limiti di spesa. Un esempio per tutti: la sostituzione delle finestre comprensive di infissi è ordinariamente agevolata dall’articolo 14 del Dl 63/2013 al 50%, con una detrazione massima di 60.000 euro e, quindi, con una spesa massima agevolabile di 120.000 euro, tetto massimo che rimane applicabile anche con aliquota potenziata al 110% (come stabilito dal comma 2 dell’articolo 119). Mentre, ad esempio, il cappotto termico e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento su un edificio unifamiliare hanno come limite massimo di spesa complessivo 90.000 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 119, comma 1, del Dl 34/2020.

In taluni casi, pertanto, si giunge al paradosso per cui il plafond di spesa agevolabile previsto anche per più interventi congiunti del Dl Rilancio è di molto inferiore a quello stabilito per un singolo intervento dell’ecobonus ordinario, come la sostituzione delle finestre, che, tra l’altro, è un intervento certamente più leggero del cappotto termico e della sostituzione dell’impianto di riscaldamento.

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