Via libera al bonus mobili anche per il socio della cooperativa indivisa assegnatario dell’immobile oggetto degli interventi edilizi o alla detrazione per i lavori edili per il futuro socio della cooperativa, se già gradito dal Cda. Sono questi alcuni dei chiarimenti della risposta n. 215 del 14 luglio 2020.

Cessione quota della coop
Nelle cooperative a proprietà indivisa, i soci assegnatari non sono proprietari delle unità immobiliari, ma ne sono i detentori, pertanto, in presenza di cessione della titolarità della quota, che dà diritto al socio entrante di usufruire del godimento dell’unita abitativa, le regole da seguire, per individuare la sorte delle quote annuali residue della detrazione, sono quelle dei detentori e non quelle dei proprietari. Ad esempio, se le spese sono sostenute dall’inquilino o dal comodatario (detentori, non proprietari) le detrazioni continueranno ad essere fruite da questi soggetti anche se il rapporto di locazione o comodato termina prima che sia trascorso il termine decennale di fruizione delle detrazioni. Pertanto, l’ex socio della cooperativa a proprietà indivisa non potrà cedere il diritto alla detrazione, ma continuerà ad usufruire del diritto alla detrazione sulle spese di ristrutturazione sostenute per le rate residue.

Bonus anche da preliminare
Anche il soggetto persona fisica che non ha ancora acquisito lo status di socio della cooperativa può essere titolare delle detrazioni relative alle spese di recupero del patrimonio edilizio da lui sostenute, in qualità di detentore dell’immobile, a patto che l’organo amministrativo abbia già espresso il suo gradimento e il soggetto sia stato immesso nella detenzione dell’immobile, come accade per il promissario acquirente dell’immobile.

Parti comuni nelle coop
Anche nelle cooperative (come nei condomìni), il pagamento delle spese sulle parti comuni va effettuato dalla società cooperativa (dall’amministratore, per i condomìni). La detrazione compete al socio con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte della cooperativa e nei limiti delle quote imputate al singolo socio su base millesimale e da questo effettivamente versate alla cooperativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato il bonifico da parte della cooperativa (circolare n. 13/E/2019). Per gli interventi sulle singole unità immobiliari, invece, il detentore deve effettuare il bonifico «parlante».

Familiare convivente del socio
Il familiare convivente di un socio di una cooperativa, che sostiene le spese di ristrutturazione può fruire della detrazione Irpef, perché quest’ultima può spettare anche al familiare convivente non solo del «possessore» dell’immobile oggetto dell’intervento, ma anche del «detentore» dello stesso (circolare 11 maggio 1998, n. 121/E, paragrafo 2.1), prima della data di inizio dei lavori (risoluzione 6 maggio 2002, n.136/E) o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori.

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