Nessuna soluzione nel Ddl Bilancio per il rimborso delle addizionali provinciali sulle accise dell’energia elettrica illegittimamente corrisposte nel biennio 2010–2011 dai consumatori finali. Quel che è certo è il diritto al rimborso a favore delle imprese per circa 3,4 miliardi di euro come era stato evidenziato dal presidente di Confindustria a giugno di quest’anno.
Le imprese nell’anno 2010 e 2011 infatti hanno versato con il pagamento della bolletta dell’energia elettrica, oltre ai compensi per il servizio reso, anche alcuni oneri di natura tributaria tra i quali le addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica previste e disciplinate dall’articolo 6, comma 1, del Dl 504/88 (poi abrogato dall’articolo 4, comma 10, del Dl 16/12).
Ricordiamo che la Corte di cassazione (si veda la sentenza 27099/2019) ha riconosciuto una vera e propria incompatibilità di questa tipologia di oneri tributari, come applicati ratione temporis (ancor prima dell’avvenuta abrogazione a opera di legge), rispetto alla direttiva “accise” 2008/118/Ce come interpretata dalla Corte di giustizia Ue (si veda la causa C-553/13 e causa C-103/17) sancendo il diritto generale di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate anche prima dell’abrogazione dell’imposta.
Brevemente, secondo la Corte di cassazione, le imposte addizionali in oggetto sono in contrasto con il diritto unionale, in quanto avevano come finalità una mera esigenza di gettito e di bilancio.
Riconosciuto, sul piano sostanziale, il diritto al rimborso si pone la problematica procedurale: a chi vada posta la relativa richiesta, entro quali termini e con quali forme.
Per il primo punto, la Corte di cassazione, dopo aver riconosciuto la sussistenza del contrasto tra l'addizionale e la disciplina comunitaria, prende una posizione netta (si vedano Cassazione 15199/2019, 27099/2019 e 3233/2020) stabilendo che:
1) il fornitore del servizio è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso dell'imposta all’Erario;
2) al rapporto obbligatorio di natura tributaria tra l’Erario e il fornitore, si affianca in parallelo un altro rapporto, di natura privata, tra il fornitore stesso ed il consumatore (impresa) che può agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito. Solo se la stessa si rivela impossibile o eccessivamente difficile, per la situazione in cui si trova il fornitore (per esempio fallito o estinto), il consumatore finale può chiedere il rimborso all’Erario, nel rispetto del principio unionale di effettività.
Il termine entro cui le imprese possono chiedere il rimborso del dovuto al fornitore del servizio si prescrive in dieci anni ed è in scadenza considerando che il periodo “incriminato” è il biennio 2010–2011. Le imprese che sono ancora interessate dovranno agire subito attraverso questi step:
1) inviare immediatamente al fornitore tramite pec un atto di messa in mora con la richiesta di rimborso delle somme illegittimamente versate nel biennio 2010-2011;
2) qualora la relativa richiesta di rimborso non venisse accolta (in sede extra-giudiziale) dal fornitore destinatario, sarà necessario introdurre un giudizio innanzi al giudice ordinario il quale dovrà accertare l’indebito versato;
3) il fornitore, qualora venisse condannato in sede giudiziale al pagamento delle somme richieste con la domanda di ripetizione, potrebbe a sua volta procedere con l’azione di rimborso nei confronti dell’Erario.
Dato per certo il diritto al rimborso a favore delle imprese quel che ci si augura che si possa trovare a livello governativo una soluzione rapida ed immediata evitando, in tal modo, il proliferare di contenziosi “inutili” in sede civile e fiscale che avrebbero come uno riflesso quello di intasare la giustizia e ritardare il legittimo rimborso di somme dovute alle imprese.

