Nella redazione del bilancio 2020 possono essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale, senza tuttavia alterare il quadro normativo sulle informazioni da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. L’Organismo italiano di contabilità ha diffuso la versione definitiva del documento interpretativo 8/2021 «Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (continuità aziendale)» di cui alla legge 77/2020. Il documento si occupa del comma 2 dell’articolo 38-quater, escludendo il comma 1 riferito ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020, ormai approvati.
L’articolo in questione, introducendo la facoltà di deroga all’articolo 2423-bis, n. 1, del Codice civile, si rivolge alle società che per la redazione del bilancio applicano le norme del Codice civile e dei principi contabili nazionali, escludendo le società che adottano i principi internazionali.
L’Oic, anche se la norma di legge richiama solo i bilanci di esercizio, ritiene di estendere le disposizioni dell’Interpretativo anche ai bilanci consolidati, perché sarebbe illogico che una società rediga il primo, avvalendosi della deroga e, nel contempo, dichiari nel bilancio consolidato l’assenza di continuità aziendale.
Tuttavia, la norma richiama esclusivamente l’articolo 2423-bis del Codice civile nel punto in cui tratta della continuità aziendale, di conseguenza deve essere esclusa l’eventuale estensione della stessa a valutazioni diverse da questa. Pertanto, restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.
In sostanza, nei bilanci 2020 (chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020: per esempio, 30 giugno 2020, 31 dicembre 2020 e 30 giugno 2021) può essere applicata la deroga alla prospettiva della continuità aziendale in applicazione dei paragrafi 21 e 22 dell’Oic 11. Precisamente, in base al comma 2 dell’articolo 38-quater, nei bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 le società possono applicare la deroga se:
nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, non si erano avvalse della deroga prevista dall’articolo 7, comma 2, della legge 40/2020 (disposizione ora sostituita dall’articolo 38-quater comma 1) perché esisteva la continuità;
nel bilancio al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità perché le società si erano avvalse in tale bilancio della deroga prevista dall’articolo sopra citato o dall’articolo 38-quater che l’ha sostituito. Non è possibile usufruire della deroga se nel bilancio precedente (in genere 31 dicembre 2019) la società ha dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte nei paragrafi 23 o 24 dell’Oic 11.
La scelta circa l’applicazione della deroga deve essere illustrata nel numero 1 della nota integrativa con riferimento ai criteri di valutazione adottati nel bilancio. Nella nota integrativa la società descrive le significative incertezze circa la capacità di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Inoltre, devono essere fornite informazioni relative a fattori di rischio, assunzioni effettuate e incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

