Per la notifica degli atti a mezzo posta non è più necessaria la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del consegnatario ed è sufficiente l’immissione nella cassetta della posta del destinatario. Questa, semplificando, la modifica alle ordinarie disposizioni in materia di notifica a mezzo posta introdotta dall’articolo 108, comma 1 del decreto Cura Italia (Dl 18/2020) per garantire la salute degli agenti postali e dei destinatari, che ha destato più di una preoccupazione negli operatori per i rischi di mancata conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario.

In realtà, nonostante alcune valutazioni diverse (si veda questo articolo), non sembra che la mancata sottoscrizione dell’avviso di ricevimento ponga il notificatario in una situazione significativamente peggiore rispetto a quella prevista dalle norme ordinarie. E, in termini non diversi, pare ci si debba esprimere anche con riferimento al fatto che l’atto non sia consegnato nelle mani di alcuno. La procedura sembra quindi idonea a garantire la conoscenza effettiva dell’atto notificato.

La validità della notifica
Preliminarmente, quanto alla sottoscrizione, si deve osservare che la giurisprudenza ha già evidenziato chiaramente come, accanto alla sottoscrizione, vi siano elementi diversi che influiscono sulla validità della notificazione ovvero le dichiarazioni dell’ufficiale postale e il luogo di effettuazione della notifica; la stessa normativa, peraltro, appare orientata in tal senso (si pensi, ad esempio, agli articoli 7 e 8 della legge 890/1982, in materia rispettivamente di consegnatari incapaci o impossibilitati a firmare e di rifiuto a sottoscrivere).

Le fasi della procedura
In ogni caso, si osservino le fasi che caratterizzano la nuova procedura: accertamento da parte dell’operatore postale della presenza del destinatario del plico ovvero di altri soggetti abilitati alla sua ricezione; immissione del plico nella cassetta postale o in altro luogo indicato dal consegnatario; firma dell’operatore postale in luogo di quella del consegnatario sui documenti di consegna; attestazione sui medesimi documenti di consegna da parte dell’operatore delle “modalità di recapito”.

Tutta la procedura deve senza dubbio svolgersi con la partecipazione attiva del consegnatario, giacché il luogo del deposito del plico deve essere specificamente indicato dal consegnatario dell’atto: la disposizione è chiara in tal senso.

Questo contatto diretto tra agente postale e legittimo consegnatario, che, appunto, non solo conosce ma persino sceglie il luogo di “deposito” del plico, appare in generale idoneo a garantire la conoscenza effettiva dell’atto notificato.

Il ruolo dell’operatore
Occorre, però, sottolineare che un ruolo centrale è svolto dall’attestazione dell’operatore, il cui oggetto (le “modalità di recapito”) deve essere necessariamente interpretato in senso ampio, ovvero non limitato al semplice richiamo all’articolo 108 (come pur si ha notizia che già accade) ma descrittivo in maniera sufficientemente dettagliata e precisa di tutte le fasi della notifica, ivi comprese le modalità di identificazione dell’interlocutore dell’agente postale (magari mediante l’indicazione degli estremi del documento di identità).

Ciò detto, è facile osservare come tutto ruoti attorno all’affidabilità dell’agente postale: questo, però, è un elemento ineliminabile, intrinsecamente connesso a tutte le notifiche a mezzo posta, per cui da solo non può essere determinante per giudicare negativamente questa nuova procedura.

Le mancanze
A ben guardare, tuttavia, ciò che appare doversi giudicare negativamente è il mancato coordinamento con le altre garanzie previste dall’ordinaria normativa in materia, ciò che, si badi bene, non è solo potenzialmente lesivo della posizione del notificatario, ma anche di quella del notificante, il quale ha tutto l’interesse che l’atto giunga correttamente al destinatario.

Si pensi, ad esempio alla mancata esplicita previsione dell’obbligo di invio della comunicazione di avvenuta notifica nel caso in cui il soggetto che ha “ricevuto” l’atto sia diverso dal destinatario. Questa lacuna, come le altre, pare poter essere colmata per via interpretativa, ma è evidente che una previsione espressa avrebbe risolto molti problemi e probabilmente futuri contrasti applicativi.

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