«Coerenza» e «ragionevolezza»: sono i due princìpi violati dal legislatore, secondo la Corte costituzionale, quando decise di rendere l’Imu integralmente indeducibile per le imprese per il 2012. Così ha stabilito la Consulta nella camera di consiglio del 19 novembre. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane, ma un comunicato ne ha anticipato il dispositivo e le motivazioni essenziali.

La decisione della Consulta si ferma all’anno d’imposta 2012, mentre salva l’Imu dovuta sui fabbricati strumentali dal 2013 in poi. Motivazione: il «percorso graduale» intrapreso dal Governo e dal Parlamento in considerazione delle esigenze di bilancio, che poi «è virtuosamente sfociato nella previsione della totale deducibilità a partire dal 2022» stabilita dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 773, della legge 160/2019).

Il punto chiave del ragionamento dei giudici è che non si può impostare l’Ires come un tributo dovuto sul «reddito complessivo netto» (articolo 75, comma 1, del Tuir) e poi rendere totalmente indeducibile un tributo come l’Imu sugli immobili strumentali, che costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito. La Consulta, in sostanza, riconosce a chiare lettere l’inerenza dell’imposta municipale propria. Proprio per questo, però, dal momento in cui l’Imu comincia a essere deducibile almeno in parte, l’irragionevolezza viene meno.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. La pronuncia della Corte è destinata - con ogni probabilità - a lasciare con l’amaro in bocca quanti speravano in ricadute pratiche maggiori (leggi: possibilità di rimborso a tappeto). L’impianto del tributo esce infatti sostanzialmente promosso per le annualità più vicine nel tempo.

L’entrata in vigore dell’Imu - prevista nell’ambito del decreto sul fisco municipale, il Dlgs 23/2011 - fu anticipata dal decreto legge “salva Italia” del dicembre 2011 (Dl 201/2011), prevedendone tra l’altro l’indeducibilità. La questione affrontata dalla Consulta non riguarda solo i fabbricati del gruppo catastale D, per i quali negli anni è stata prevista e variamente modulata la compartecipazione statale al gettito, ma anche i fabbricati di altre categorie catastali, purché strumentali come ad esempio i negozi (categoria C/1) o i laboratori (C/3).

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