Esenzione Iva senza vincoli per le prestazioni di sostegno e assistenza a donne vittime di violenza. Questo quanto emerge dalla risposta a interpello 112/2021 dell'agenzia delle Entrate pubblicata il 16 febbraio.
Il quesito sottopposto all'attenzione dell’amministrazione finanziaria riguarda la possibilità per un Comune che ha istituito una casa di rifugio per donne vittime di violenza di applicare alle rette di accoglienza a carico degli ospiti il regime di esenzione Iva previsto dall’articolo 10, comma 1, n. 27 -ter del Dpr 633/1972.
Un chiarimento, quest’ultimo, richiesto dall’istante in quanto le prestazioni di accoglienza e assistenza nei confronti di vittime di violenza non sono di fatto ricomprese nell'elencazione della norma che, tuttavia, a parere del richiedente dovrebbe estendersi anche a tali fattispecie in considerazione della ratio della stessa. Un dubbio interpretativo che viene però fugato da parte dell’amministrazione finanziaria che, correttamente, osserva che al caso di specie non possa applicarsi tale esenzione.
L’applicazione della disposizione di cui al n. 27-ter sopra citato, infatti, richiede la sussistenza congiunta di condizioni oggettive e soggettive. Sul primo fronte, deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale all'interno di comunità o simili. Sotto il profilo soggettivo, invece, è necessario che siano rivolte soltanto ai beneficiari individuati dalla norma (i.e. adulti inabili o anziani, tossicodipendenti) e, per di più, che le prestazioni siano eseguite da determinati soggetti (organismi di diritto pubblico, enti del Terzo settore). Condizioni, queste,che non sembrano verificarsi nel caso sottoposto all'attenzione dell’amministrazione finanziaria sotto entrambi i profili. Con la conseguenza che ai fini della risoluzione della fattispecie in esame l'attenzione debba spostarsi su un'altra disposizione normativa, l’articolo 10, n. 21 del Dpr n. 633/1972 che prevede un regime di esenzione Iva per le prestazioni di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e simili.
Una disposizione, questa, che riveste natura meramente oggettiva prescindendo sia dal soggetto che effettua la prestazione che dai soggetti beneficiari dell'esenzione che devono rientrare nella tipologia di soggetti degni di protezione sociale (risoluzione 164/2005). Per di più, in tale ipotesi, le prestazioni rese da organismi simili (come nel caso del Comune) sono esenti quando con le stesse si assicura, in combinazione con altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, come nel caso delle donne vittime di violenza.
Pertanto, partendo da tali condivisibili considerazioni, l'agenzia delle Entrate ritiene che per le rette di assistenza possa trovare applicazione il regime di esenzione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 21 a condizione che si tratti di una prestazione complessa e globale del servizio di accoglienza. Diversamente le rette saranno assoggettate a Iva in base al regime delle relative prestazioni.


