Niente Iva le prestazioni del consorzio alle fondazioni partecipanti
La risposta a interpello 92 non si pronuncia sulla necessità del requisito di attività triennale per tutti gli operatori coinvolti
Esenzione Iva anche per le prestazioni rese dal consorzio costituito tra fondazioni, purché rigidamente rispettati i requisiti posti dalla norma. È quanto emerge dalla risposta a interpello 92/2021 dell’8 febbraio che si esprime sul quesito posto da una fondazione impegnata nella gestione di una casa di riposo Rsa, in merito alla fruibilità del regime di esenzione (articolo 10, comma 2, del Dpr 633/1972).
Tale agevolazione sorge per ovviare al rischio che risultino fiscalmente penalizzati i consorziati che usufruiscono delle prestazioni di servizi offerte dal consorzio, generalmente imponibili ai fini Iva, e che applicano, in ragione della tipologia di operazioni effettuate, un pro rata di detraibilità ridotto. Proprio per evitare simili situazioni, il legislatore ha previsto l’esenzione qui in commento, la cui operatività risulta però subordinata al verificarsi di specifiche condizioni.
Più precisamente, la norma pone anzitutto un vincolo di ordine temporale per cui nel triennio solare precedente, i consorziati devono aver applicato un pro rata di detraibilità Iva non superiore al 10 per cento. Inoltre, i corrispettivi dovuti dai consorziati al consorzio non devono superare i costi imputabili alle prestazioni stesse.
Ciò premesso, la fondazione istante ha interrogato l’Agenzia sulla possibilità di usufruire di tale esenzione, a seguito dell’istituzione di un consorzio cui partecipa insieme ad altre due fondazioni, anch’esse impegnate nello svolgimento di attività assistenziali e sanitarie rese ad anziani auto e non autosufficienti. Il dubbio interpretativo riguarda, in particolare, la sussistenza nel caso di specie del requisito dello svolgimento dell’attività da almeno un triennio, posto che la fondazione istante è l’unica costituita da più di tre anni, mentre le altre due consorziate sono di più recente costituzione.
Nella risposta, l’Agenzia riscontra la sussistenza dei requisiti per la fondazione, senza tuttavia esprimersi sulla possibilità per le altre due consorziate di avvalersi dell’esenzione. L’amministrazione finanziaria, infatti, ritiene che debbano essere queste ultime a presentare apposito interpello, per chiedere conferma della possibilità di fruire dell’esenzione in commento anche in caso di soggetto giuridico costituito da meno di tre anni.
A ben vedere, dunque, la risposta dell’Agenzia sembra muovere esclusivamente dall’assenza di un concreto interesse della fondazione istante alla specifica questione oggetto del quesito. Sul punto, è opportuno rilevare che, in passato, l’Amministrazione finanziaria aveva ammesso la possibilità di applicare il regime di esenzione anche nel caso in cui si trattasse di consorziati «neo costituiti» o che esercitassero attività da meno di tre anni. In particolare, con la circolare 23/E del 2009, l’Agenzia aveva chiarito che l’esenzione potesse trovare applicazione anche ove fosse stato ragionevole ritenere, sulla base delle caratteristiche oggettive delle operazioni poste in essere, che il requisito fosse mantenuto per il successivo triennio.
Pertanto, anche nel caso in esame, non sembrerebbe esservi motivo di escludere a priori la possibilità per le fondazioni consorziate “più giovani” di fruire dell’esenzione Iva, purché in base a una valutazione prospettica sia verosimile riscontrare un pro rata di detraibilità inferiore al 10% nel suddetto arco temporale. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui le fondazioni interessate optino per il regime di dispensa degli adempimenti in base all’articolo 36-bis del Dpr 633/72, in ragione dello svolgimento di operazioni esenti.