Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2021 prendono in considerazione anche due aspetti legati alle operazioni straordinarie: si tratta in particolare dei conferimenti di partecipazioni e delle aggregazioni aziendali agevolate.
Nell’ambito dei conferimenti di partecipazioni al fine dell’applicazione pratica dell’articolo 177 del Tuir, si pone un problema nel caso in cui il conferente sia una singola persona fisica che ha acquisito in momenti diversi la partecipazione oggetto di conferimento e che, quindi, si trova ad avere strati con diversi costi fiscali.
L’Agenzia prende in considerazione questa ipotesi e fornisce una risposta, tranquillizzante per i contribuenti, che possiamo meglio chiarire facendo ricorso ad un esempio.
Ipotizziamo che il conferente sia in possesso si una partecipazione del 60%, acquisita in due momenti distinti: un primo 30% ha un costo riconosciuto pari a 100 e il secondo 30% ha un costo di 500. In totale la partecipazione ha un costo fiscale riconosciuto pari a 600 e la conferitaria effettua un incremento di patrimonio netto pari a questo valore.
Il rischio che si poteva correre era quello di dovere applicare il confronto tra incremento di patrimonio e costo fiscale per ogni singolo strato di partecipazioni, con un risultato doppiamente penalizzante in quanto:
O il 30 % più “vecchio” avrebbe generato una plusvalenza di 200 (il confronto tra l'iscrizione a 300 e il costo di 100);
O il 30 % più “giovane” avrebbe creato problemi ancora maggiori in quanto sarebbe risultato formalmente minusvalente sempre di 200 (300 di iscrizione contro 500 di costo) e in tal caso avrebbe fatto decadere il conferente dall’applicazione dell’articolo 177, secondo le interpretazioni fornite in recenti risposte ad interpelli.
Nulla di tutto ciò, invece, si verifica, in quanto il conferimento fa “perdere” alla partecipazione la sua stratificazione. Secondo la risposta fornita dalle Entrate, infatti, la plusvalenza ovvero l’applicazione della neutralità deve essere determinata confrontando l’aumento del patrimonio netto e il complessivo valore fiscalmente riconosciuto in capo alla persona fisica conferente della partecipazione della società scambiata.
In conclusione, la circostanza che il conferimento abbia a oggetto l’intera quota della partecipazione detenuta dalla persona fisica conferente rende irrilevante la stratificazione di tale valore fiscale.
La norma agevolativa contenuta nel Dl 34/19 prevede la decadenza dal beneficio (riconoscimento gratuito dei maggiori valori iscritti) qualora la società interessata, nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione, ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie. Si vuole evitare, evidentemente, che il beneficio fiscale venga “traslato” su altri soggetti. Vi sono però casi in cui questo effetto non può comunque verificarsi; si pensi ad esempio a queste ipotesi:
1. trasformazione omogenea della società beneficiaria (ad esempio: da Spa a Srl), che è assimilabile ad una mera modifica dell’atto costitutivo e non comporta la cessione dei beni rivalutati;
2. scambio o conferimento di partecipazioni, che comportano il trasferimento di partecipazioni per le quali non è fiscalmente riconosciuta l’imputazione del disavanzo da concambio;
3. fusione per incorporazione seguita da una nuova e successiva incorporazione da parte dell’incorporante ovvero da una successiva operazione in cui la incorporante risulta società beneficiaria in una scissione.
In tutti i casi elencati non vi sarebbe alcun motivo per considerare la seconda operazione straordinaria causa di decadenza della prima, in quanto non si verifica alcuna estromissione dei beni agevolati. Tuttavia, secondo le Entrate, non appare corretto escludere automaticamente la decadenza dall’agevolazione e quindi le società interessate dovranno presentare l’istanza di interpello disapplicativo previsto dal comma 6 dell’articolo 11 del Dl.

